Art. 5.
                           Responsabilita'
  1.  Il  fisico  specialista  e' responsabile, congiuntamente con il
medico specialista, dell'accettazione delle apparecchiature  e  delle
sorgenti   sigillate   e   non  sigillate  nell'ambito  dell'impianto
complesso di cui all'art. 2 del presente decreto.
  2. Il fisico specialista e' altresi' responsabile  delle  verifiche
periodiche dei parametri presi in considerazione nei test relativi ai
controlli  di  qualita'  su  tutte  le  apparecchiature facenti parte
dell'impianto compless, secondo protocolli definiti ed approvati  dal
fisico specialista e dal medico specialista.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: BINDI
 Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 31