Art. 5. Responsabilita' 1. Il fisico specialista e' responsabile, congiuntamente con il medico specialista, dell'accettazione delle apparecchiature e delle sorgenti sigillate e non sigillate nell'ambito dell'impianto complesso di cui all'art. 2 del presente decreto. 2. Il fisico specialista e' altresi' responsabile delle verifiche periodiche dei parametri presi in considerazione nei test relativi ai controlli di qualita' su tutte le apparecchiature facenti parte dell'impianto compless, secondo protocolli definiti ed approvati dal fisico specialista e dal medico specialista. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 1997 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 31