IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E
   TECNOLOGICHE IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI  COMPETENZA
   STATALE
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  senese  in  data  28  giugno  1996  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
cute da cadavere a scopo  terapeutico  presso  l'azienda  ospedaliera
senese;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  6  febbraio  1997,  in  esito  agli  accertamenti   tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990,  n.  198,  recante  modifiche  delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera senese e' autorizzata ad espletare  attivita'
di  trapianto  di  cute  da cadavere a scopo terapeutico prelevata in
Italia o importata gratuitamente dall'estero.