Art. 2. La disponibilita' di L. 247.806.978.725 sul "Fondo per l'occupazione" e' ripartita nel modo seguente: lire 5 miliardi, per gli oneri relativi al differimento dei termini in materia di adempimenti contributivi nel settore agricolo, previsti dall'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629; lire 17.500.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 17- ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236; lire 1.100.000.000 per trattamenti previsti dall'art. 5, comma 9, legge 19 luglio 1993, n. 236; lire 33.270.000.000 per la copertura degli oneri connessi all'attivazione di lavori socialmente utili per i progetti interregionali approvati dalla Commissione centrale per l'impiego; lire 77.630.000.000 per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti regionali dei lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale secondo la tabella allegata al presente decreto e di cui ne forma parte integrante; lire 63.306.978.725 da destinare alla erogazione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 25, della legge 28 novembre 1996; lire 5 miliardi per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazionedegli interventi previsti all'art. 9, comma 25, lettera a), legge 28 novembre 1996, n. 608, da destinare ai lavoratori impegnati nella regione Sardegna; lire 20 miliardi per i trattamenti di integrazione salariale previsti all'art. 9, comma 25, lettera b), della legge 28 novembre 1996, n. 608; lire 5 miliardi per i trattamenti di integrazione straordinaria previsti dall'art. 9, comma 25, lettera c), della legge 28 novembre 1996, n. 608; lire 20 miliardi da destinare ai contratti di solidarieta' in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996. L'importo di L. 77.630.000.000 e 33.270.000.000 (L. 110.900.000.000) sara' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvedera' ai relativi pagamenti dei sussidi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei soggetti utilizzati nei progetti regionali e interregionali di lavori socialmente utili. Roma, 24 dicembre 1996 Il Ministro: TREU