Art. 2.
  La  disponibilita'   di   L.   247.806.978.725   sul   "Fondo   per
l'occupazione" e' ripartita nel modo seguente:
   lire  5  miliardi,  per  gli  oneri  relativi  al differimento dei
termini in materia di adempimenti contributivi nel settore  agricolo,
previsti dall'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629;
   lire  17.500.000.000  per  il  finanziamento degli oneri derivanti
dall'applicazione degli interventi previsti dall'art.  6,  comma  17-
ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236;
   lire  1.100.000.000 per trattamenti previsti dall'art. 5, comma 9,
legge 19 luglio 1993, n. 236;
   lire  33.270.000.000  per  la  copertura  degli   oneri   connessi
all'attivazione   di   lavori   socialmente   utili  per  i  progetti
interregionali approvati dalla Commissione centrale per l'impiego;
   lire 77.630.000.000 per  gli  oneri  connessi  all'attuazione  dei
progetti regionali dei lavori socialmente utili approvati nel 1996 da
ripartire a livello regionale secondo la tabella allegata al presente
decreto e di cui ne forma parte integrante;
   lire  63.306.978.725  da  destinare  alla  erogazione dei benefici
previsti dall'art. 4, comma 25, della legge 28 novembre 1996;
   lire  5  miliardi  per  la   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'applicazionedegli  interventi  previsti  all'art.  9,  comma 25,
lettera  a),  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  da  destinare  ai
lavoratori impegnati nella regione Sardegna;
   lire  20  miliardi  per  i  trattamenti  di integrazione salariale
previsti all'art. 9, comma 25, lettera b), della  legge  28  novembre
1996, n. 608;
   lire  5  miliardi  per i trattamenti di integrazione straordinaria
previsti dall'art. 9, comma 25, lettera c), della legge  28  novembre
1996, n. 608;
   lire  20  miliardi  da  destinare  ai contratti di solidarieta' in
applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma  25,  lettera  d),
della legge 28 novembre 1996.
  L'importo    di    L.    77.630.000.000    e   33.270.000.000   (L.
110.900.000.000)   sara'   versato   all'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale che provvedera' ai relativi pagamenti dei sussidi,
ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
in  favore  dei  soggetti  utilizzati  nei   progetti   regionali   e
interregionali di lavori socialmente utili.
   Roma, 24 dicembre 1996
                                                    Il Ministro: TREU