Art. 4.
  Le   imprese   che   abbiano   notificato  i  dati  ed  inviato  la
comunicazione di cui agli articoli precedenti,  possono  apporre  sui
propri  materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale
prodotto/importato/utilizzato e' omologato ai sensi  della  legge  n.
257/1992, art. 6, comma 2", a condizione che tali materiali siano del
tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.