Art. 4. Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale prodotto/importato/utilizzato e' omologato ai sensi della legge n. 257/1992, art. 6, comma 2", a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.