Art. 5. L'omologazione ha una durata di tre anni e puo' essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 1) sulla base di nuove indicazioni fornite dalla commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992; 2) sulla base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai dati forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al punto precedente; 3) a seguito di controlli effettuati dalle competenti autorita' sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza dei dati comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.