Art. 5.
  L'omologazione ha una durata di tre anni e puo' essere revocata con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato:
   1) sulla base  di  nuove  indicazioni  fornite  dalla  commissione
interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992;
   2)  sulla  base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai
dati forniti dall'impresa, sentita la commissione  di  cui  al  punto
precedente;
   3)  a  seguito  di controlli effettuati dalle competenti autorita'
sanitarie o ambientali da cui risulti la  non  rispondenza  dei  dati
comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.