Art. 6.
  Il  Ministero  dell'industria  cura  la pubblicazione annuale sulla
Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei
materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto  l'omologazione
ai  sensi  del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali
provvedimenti di revoca.