Art. 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite alla commissione di cui all'art.4 della legge n. 257/1992, puo' richiedere alle imprese di cui al precedente art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le modalita' che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potra' promuovere accordi volontari tra piu' aziende interessate allo stesso problema. Roma, 12 febbraio 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro dell'ambiente RONCHI Il Ministro della sanita' BINDI