Art. 7.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,
sulla  base  delle  indicazioni  fornite  alla  commissione  di   cui
all'art.4  della  legge  n. 257/1992, puo' richiedere alle imprese di
cui   al   precedente   art.   1,   di   inviare    ulteriori    dati
tecnico-scientifici,  secondo  le modalita' che caso per caso saranno
stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a
tal  fine  potra'  promuovere  accordi  volontari  tra  piu'  aziende
interessate allo stesso problema.
   Roma, 12 febbraio 1997
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BERSANI
                      Il Ministro dell'ambiente
                               RONCHI
                      Il Ministro della sanita'
                                BINDI