(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
           REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI
            DELL'AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE
   I    materiali    sostitutivi   dell'amianto   devono   soddisfare
integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai  fini
della loro omologazione:
    1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che
il  loro  esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non
deve evidenziare presenza di fibre di amianto);
    2) non devono contenere in concentrazione totale X 0,1%  sostanze
elencate  nell'allegato  I  al  D.M.  16  febbraio  1993 e successive
modificazioni che siano classificate "cancerogene di categoria 1 o  2
e  siano  etichettate  almeno come Tossica T" con la frase di rischio
R45 "Puo' provocare il cancro" o con la frase di  rischio  R49  "Puo'
provocare il cancro in seguito ad inalazione",
ovvero
   classificate  dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale
(CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2,
ovvero
   classificate dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;
   3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro X  3)  devono
possedere le seguenti caratteristiche:
     a) diametro geometrico medio X 3 micron e contenuto di fibre con
diametro  geometrico  medio  minore  di  3  micron in percentuale sul
totale delle fibre inferiore al 20%;
     b) non devono contenere fibre che,  indipendentemente  dal  loro
diametro,  abbiano  la  tendenza  a fratturarsi lungo linee parallele
all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che  manifestino  la
tendenza  a  fratturarsi  lungo  l'asse  longitudinale, devono essere
considerati   innocui   da   parte   della   Commissione   consultiva
tossicologica  nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla
stessa  Commissione  in  categorie  diverse  dalla  1  e  dalla  2  o
classificati  dalla  Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) in categorie diverse dalla 1 e dalla 2a;
     c) nei  materiali  a  base  di  fibre  polimeriche  il  monomero
presente  in  forma  libera  deve  soddisfare  il requisito di cui al
precedente punto 2; qualora la fibra polimerica  sia  destinata  alla
fabbricazione  di  prodotti  che  vengono  a  contatto  con alimenti,
farmaci e simili il monomero presente in  forma  libera  deve  invece
soddisfare  i  limiti  stabiliti  dal  decreto ministeriale 26 aprile
1993, n. 220;
   4) i materiali sostitutivi dell'amianto non  devono  dar  luogo  a
rifiuti  classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915/1/982 e successive modifiche.