Allegato Art. 4. O p e r a t i v i t a' (Omissis). Comma 3. La Fondazione non puo' possedere partecipazioni di controllo in imprese bancarie diverse da quella costituita in attuazione del progetto di cui al precedente art. 1. (Omissis). Art. 5. P a t r i m o n i o (Omissis). Comma 2. Il patrimonio della Fondazione puo' incrementarsi per effetto di liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio. (Omissis). Comma 8. Le entrate derivanti dalle cessioni delle azioni e dei diritti di opzione della societa' bancaria costituiscono proventi di natura straordinaria; il loro impiego avverra' secondo le modalita' previste dalla direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 ovvero secondo le norme che nel tempo si renderanno applicabili. Art. 7. Consiglio di amministrazione (Omissis). Comma 6. I consiglieri non rappresentano gli enti dai quali sono stati nominati, non possono essere vincolati da mandati ne' essere revocati; ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. Comma 7. I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone piu' rappresentative nelle attivita' economiche, professionali, artistiche, culturali. Comma 8. Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono possedere un'esperienza professionale di almeno un triennio in qualita' di amministratore della Fondazione Cassa di risparmio di Bra. (Omissis).