(all. 1 - art. 1)
                              Allegato
                               Art. 4.
                       O p e r a t i v i t a'
  (Omissis).
Comma 3.
   La Fondazione non puo' possedere partecipazioni  di  controllo  in
imprese  bancarie  diverse  da  quella  costituita  in attuazione del
progetto di cui al precedente art. 1.
   (Omissis).
                               Art. 5.
                         P a t r i m o n i o
  (Omissis).
Comma 2.
   Il patrimonio della Fondazione puo' incrementarsi per  effetto  di
liberalita'  a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate
ad accrescimento del patrimonio.
   (Omissis).
Comma 8.
   Le entrate derivanti dalle cessioni delle azioni e dei diritti  di
opzione  della  societa'  bancaria  costituiscono  proventi di natura
straordinaria; il loro impiego avverra' secondo le modalita' previste
dalla direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre  1994  ovvero
secondo le norme che nel tempo si renderanno applicabili.
                               Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione
  (Omissis).
Comma 6.
   I  consiglieri  non  rappresentano  gli  enti dai quali sono stati
nominati,  non  possono  essere  vincolati  da  mandati  ne'   essere
revocati;  ad  essi  si  applicano le norme dell'art. 2392 del codice
civile.
Comma 7.
   I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti
fra le  persone  piu'  rappresentative  nelle  attivita'  economiche,
professionali, artistiche, culturali.
Comma 8.
   Il   presidente   ed   il   vice   presidente   del  consiglio  di
amministrazione  devono  possedere  un'esperienza  professionale   di
almeno  un  triennio  in  qualita' di amministratore della Fondazione
Cassa di risparmio di Bra.
   (Omissis).