Art. 3. Le istanze non prodotte in tempo utile, per consentire nei termini previsti la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, concorreranno alla formazione dell'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre 1997. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 13 marzo 1997 Il direttore generale: DRAGHI