Art. 3.
 
 Le istanze non prodotte in tempo utile, per consentire  nei  termini
previsti  la  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti richiesti,
concorreranno alla formazione dell'elenco aggiornato alla data del 31
dicembre 1997.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 13 marzo 1997
                                        Il direttore generale: DRAGHI