Art. 5.
 
 L'art. 16 del decreto ministeriale e' sostituito dal seguente:
 1) Onorari a tempo:
  a) gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti
specificate nella tariffa  e  sono  liquidati  in  base  alle  ore  e
frazioni di ora impiegate;
  b) l'onorario per ogni ora di prestazione e' di L. 100.000;
  c)  le  ore  non  possono  superare il numero di otto in una stessa
giornata;
  d) per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio
ed urgenza detti  compensi  possono  essere  aumentati  fino  al  50%
(cinquanta per cento).