Art. 5. L'art. 16 del decreto ministeriale e' sostituito dal seguente: 1) Onorari a tempo: a) gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti specificate nella tariffa e sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate; b) l'onorario per ogni ora di prestazione e' di L. 100.000; c) le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata; d) per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio ed urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50% (cinquanta per cento).