Art. 2.
 1.  Nei  limiti  della  disciplina  vigente  in materia di pesca dei
molluschi  bivalvi,  il  "Consorzio  di  gestione  della  pesca   dei
molluschi   bivalvi  nel  compartimento  marittimo  di  Napoli"  puo'
proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali
-  Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del
compartimento marittimo  di  Napoli  le  misure  tecniche    previste
dall'art. 3 del decreto n.  44/1995 in premessa  citato.
 2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate
dal  consorzio  della  vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi,
nell'ambito dei limiti territoriali  di  operativita'  del  consorzio
stesso,  possono  ottenere  la  qualifica  di  agente giurato, previa
approvazione della nomina da parte del prefetto su  parere  del  capo
del compartimento marittimo di Napoli.