Art. 2.
    Nella  parte  VI  "Delle  scuole e dei corsi post-universitari di
perfezionamento e di specializzazione", gli articoli di cui al titolo
VIII "Facolta' di agraria" dello statuto  dell'Universita'  cattolica
del  Sacro  Cuore  -  approvato  con regio decreto 20 aprile 1939, n.
1163, e successive modifiche ed integrazioni  -  vengono  abrogati  e
sostituiti   dal   seguente   nuovo   articolato,   con   conseguente
rinumerazione degli articoli contenuti nelle parti  successive  dello
statuto:  A) Norme comuni a tutte le scuole di specializzazione.
 Art.  351.  -  Il  conseguimento  dei  diplomi  di  specializzazione
consente, nei vari  rami  di  esercizio  professionale,  l'assunzione
della qualifica di specialista.
 Art.  352.  -  I  corsi  di studio hanno durata biennale e prevedono
almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate.
 Art. 353. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di  corso  sara'
stabilito  annualmente  dal consiglio di amministrazione, su proposta
del senato accademico  sentito  il  consiglio  di  facolta',  secondo
quanto   previsto  dal  presente  statuto,  in  base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.  Le modalita' delle eventuali prove di  ammissione  sono
stabilite dal consiglio della scuola.
 Art. 354. - Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati
nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.
 Sono  altresi'  ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola
e  senato  accademico)  e  che  sia  ritenuto   equipollente,   anche
limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.
 Art.  355.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina, con apposito
regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo  e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
 Il consiglio determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
  la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le  attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
 Art.  356.  -  Nel  determinare  il piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente articolo, il  consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche specificate nelle
norme relative alle singole scuole di  specializzazione,  alle  quali
dovranno  essere  dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo
di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori  definiscono
l'ambito   scientifico   e  disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'
l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti.
 Art. 357. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi  dovranno
concordare  con  il  consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  potranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
 Ai  fini  della  frequenza  alle  lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,  svolta  in  Italia  e  all'estero  in   laboratori
universitari o extra universitari.
 Art.  358.  -  L'Universita'  su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo sviluppo delle attivita' didattiche  degli  specializzandi  ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382, e del decreto del Presidente della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
B) Norme relative alle singole scuole di specializzazione. 1) Scuola
            di specializzazione in analisi e valutazione
dell'impatto ambientale in agricoltura.
    Art.  359. - Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e
alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356,  almeno
350   ore,  sono  le  seguenti:    Area  1.  Matematica,  statistica,
modellazione e ottimizzazione dei sistemi agro- ambientali.
 Settori: A02A; A02B; A04A; A04B.   Area 2.  Analisi  e  tossicologia
delle sostanze inquinanti nell'ambiente agricolo.
 Settori:  C01A;  C07X;  C11X; G06A; G06B; G07A, G08B; H02X.  Area 3.
Valutazione dell'impatto ambientale.
 Settori: G01X.  Area 4. Diritto e legislazione ambientale.
 Settori: N01X; N05X.
 Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla  scuola  i
laureati dei corsi di laurea in:
  economia e commercio;
  ingegneria per l'ambiente ed il territorio;
  medicina veterinaria;
  scienze ambientali;
  scienze e tecnologie agrarie;
  scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
  scienze biologiche;
  scienze delle produzioni animali;
  scienze e tecnologie alimentari;
  scienze forestali e ambientali;
  scienze naturali.
 2) Scuola di specializzazione in biotecnologie industriali.
 Art.  360.  -  Le  aree didattiche che caratterizzano questo corso e
alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356,  almeno
350  ore,  sono  le  seguenti:    Area 1. Complementi di biochimica e
microbiologia.
 Settori: E05A; G07A; G08B.  Area 2. Microbiologia industriale.
 Settori:  C10X;  G08B.    Area  3.  Operazioni  e   processi   delle
biotecnologie  industriali.
 Settori: C10X, G08A; I15C; I15F.  Area 4. Controllo e gestione della
qualita' nelle industrie biotecnologiche.
 Settori: G08A; G08B.  Area 5. Economia e organizzazione aziendale.
 Settori: G0IX; 127X, P02A; P02B; P02D.
 Sono  ammessi  al  concorso  per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
  biotecnologie agro-industriali;
  scienze e tecnologie agrarie;
  scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
  scienze biologiche;
  scienze delle produzioni animali;
  scienze e tecnologie alimentari;
  scienze forestali ed ambientali.
 3)   Scuola   di   specializzazione   in   economia   del    sistema
agro-alimentare.  Art.  361. - Le aree didattiche che caratterizzano
questo corso e alle quali saranno dedicate, a  norma  del  precedente
art.  356,  almeno  350  ore, sono le seguenti:   Area 1. Statistica,
econometria ed analisi del sistema agro-alimentare.
 Settori: A02A; A02B; A04A; A04B; G01X; P01E.  Area 2. Complementi di
economia e politica agro-alimentare.
 Settori: G01X; P01A;  P01B.    Area  3.  Economia  del  mercato  dei
prodotti agro-alimentari.
 Settori:  G01X.    Area  4.  Gestione  delle imprese e marketing dei
prodotti agro-alimentari.
 Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.
 Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla  scuola  i
laureati dei corsi di laurea in:
  scienze e tecnologie agrarie;
  scienze agrarie e tropicali e sub-tropicali;
  economia e commercio;
  scienze e tecnologie alimentari;
  scienze forestali ed ambientali;
  scienze e tecnologie delle produzioni animali.
 4)  Scuola  di  specializzazione  in  gestione  della qualita' nelle
imprese  agro-alimentari.  Art.  362.  -  Le  areee  didattiche  che
caratterizzano  questo  corso  e alle quali saranno dedicate, a norma
del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:   Area  1.
Complementi di tecnologie alimentari.
 Settori:  G08A.   Area 2. Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei
prodotti agro-alimentari.
 Settori: G09X; E05B; G07A; G08A; V31B.  Area 3. Sistemi di  qualita'
e complementi di statistica applicata alla gestione della qualita'.
 Settori:  A02B;  G08A;  G08B;  K05B; S01A; S01B.   Area 4. Controllo
dell'igiene e della sicurezza  d'uso  dei  prodotti  agro-alimentari.
HACCP.
 Settori: F05X; F22A; G06A; G06B; G08A; G08B; V31B.  Area 5. Economia
e organizzazione aziendale.
 Settori: G01X; P02A; P02B; P02C.  Area 6. Legislazione alimentare.
 Settori: G08A; N01X; N05X; V31B.
 Sono  ammessi  al  concorso  per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
  chimica
  chimica e tecnologie farmaceutiche;
  chimica industriale;
  farmacia;
  ingegneria gestionale;
  medicina veterinaria.
  scienze e tecnologie agrarie;
  scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
  scienze biologiche;
  scienze delle produzioni animali;
  scienze e tecnologie alimentari;
  scienze forestali e ambientali.
 5)  Scuola di specializzazione in parchi e giardini. Art. 363. - Le
aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali  saranno
dedicate,  a  norma  del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le
seguenti:  Area 1. Biologia e sistematica delle piante ornamentali.
 Settori:  E01C;  E01E;  G02C;  G03A;  G07A.     Area   2.   Tecniche
vivaistiche.
 Settori:   G02A;   G02B;  G02C;  G03A;  G03C.    Area  3.  Impianto,
manutenzione e difesa del verde in parchi e giardini.
 Settori: G02A; G02B; G02C; G03A; G06A; G06B.    Area  4.  Analisi  e
progettazione paesaggistica.
 Settori: G02C; G03A; H10B.  Area 5. Storia dell'arte dei giardini.
 Settori: H12X.
 Sono  ammessi  al  concorso  per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
  scienze e tecnologie agrarie;
  scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
  scienze forestali e ambientali.
 6) Scuola di specializzazione in scienze  viticole  ed  enologiche.
Art.  364.  -  Le  areee didattiche che caratterizzano questo corso e
alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356,  almeno
350  ore,  sono  le  seguenti:    Area 1. Complementi di biochimica e
fisiologia vegetale e di genetica agraria.
 Settori: E01E; G04X; G07A.   Area 2.  Coltivazione  e  difesa  della
vite.
 Settori: G02B; G06A; G06B.  Area 3. Enologia.
 Settori:  G05B;  G08A;  G08B.    Area  4. Controllo e gestione della
qualita' nell'industria enologica.
 Settori: G08A; G08B.  Area 5. Qualita' sensoriali e nutrizionali del
vino.
 Settori: E06B; G07A; G08A.
 Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla  scuola  i
laureati dei corsi di laurea in:
  biotecnologie agro-industriali;
  chimica;
  chimica industriale;
  scienze e tecnologie agrarie;
  scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
  scienze e tecnologie alimentari.
 7)  Scuola  di  specializzazione  in  valorizzazione e conservazione
degli ambienti agricoli e forestali.
 Art. 365. - Le aree didattiche che  caratterizzano  questo  corso  e
alle  quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno
350  ore,  sono  le  seguenti:    Area  1.  Matematica,   statistica,
modellazione e ottimizzazione dei sistemi agro-ambientali.
 Settori: A04A; A04B.  Area 2. Ecosistemi naturali e antropizzati.
 Settori:  E01D;  E03B;  G02A; G03A; G06A; G08B.  Area 3. Controllo e
tutela dell'ambiente agro-forestale.
 Settori: G03A; G05B; G05C; G06A; G06B; G07A.  Area 4. Pianificazione
del territorio agro-forestale.
 Settori:   G01X;  G03A;  G05A;  G05C;  H14A.    Area  5.  Diritto  e
legislazione ambientale.
 Settori: N01X; N05X.  Area 6. Valutazione dell'impatto ambientale.
 Settori: G01X.
 Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla  scuola  i
laureati dei corsi di laurea in:
  archittettura;
  ingegneria per l'ambiente e il territorio;
  scienze e tecnologie agrarie;
  scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
  scienze biologiche;
  scienze delle produzioni animali;
  scienze forestali e ambientali;
  scienze naturali.