IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996 che modifica alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996 sopramenzionata; Decreta: Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue: 1. All'allegato I, parte A, sezione I, lettera c), dopo il punto 15 e' inserito il nuovo punto seguente: 15.1. Tilletia indica Mitra. 2. All'allegato IV, parte A, sezione I, dopo il punto 52 sono aggiunti i nuovi punti seguenti: 53. Sementi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, dove e' nota la presenza di Tilletia indica Mitra. Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE. 54. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, dove e' nota la presenza di Tilletia indica Mitra. Constatazione ufficiale: i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nel riquadro "Provenienza" del certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE, oppure ii) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra e' stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura "controllati e risultati indenni da Tilletia indica Mitra", nel riquadro "Denominazione del prodotto" del certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE. 3. All'allegato V, parte B, sezione I, punto 1, dopo i termini "e dell'Uruguay" sono aggiunti i seguenti termini: "generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA". 4. All'allegato V, parte B, sezione I, dopo il punto 7 e' aggiunto il punto seguente: 8. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA.