IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali  ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  41  del  19
febbraio   1996,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre
1996 che modifica alcuni allegati della direttiva  n.  77/93/CEE  del
Consiglio,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  la  direttiva  della
Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996 sopramenzionata;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  Gli  allegati  del  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996   sono
modificati come segue:
  1. All'allegato I, parte A, sezione I, lettera c), dopo il punto 15
e' inserito il nuovo punto seguente:
   15.1. Tilletia indica Mitra.
  2.  All'allegato  IV,  parte  A,  sezione  I, dopo il punto 52 sono
aggiunti i nuovi punti seguenti:
53. Sementi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale  originarie
dell'Afghanistan,  dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del
Pakistan e degli USA, dove e' nota la  presenza  di  Tilletia  indica
Mitra.
Constatazione  ufficiale  che  le sementi sono originarie di una zona
notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra.  Il  nome  della  zona
deve  essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'art.
7 della direttiva n. 77/93/CEE.
54. Semi dei generi Triticum,  Secale  e  X  Triticosecale  originari
dell'Afghanistan,  dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del
Pakistan e degli USA, dove e' nota la  presenza  di  Tilletia  indica
Mitra.
Constatazione ufficiale:
i)  che  i  semi  sono  originari di una zona notoriamente indenne da
Tilletia indica Mitra. Il nome della zona o delle  zone  deve  essere
menzionato  nel  riquadro "Provenienza" del certificato fitosanitario
di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE, oppure
ii) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra  e'  stato  osservato
sui   vegetali   nel  luogo  di  produzione  durante  l'ultimo  ciclo
vegetativo completo e che  campioni  rappresentativi  dei  semi  sono
stati  prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e
trovati esenti da Tilletia  indica  Mitra  all'atto  di  tali  prove,
l'ultima   delle  quali  deve  essere  menzionata,  con  la  dicitura
"controllati e risultati  indenni  da  Tilletia  indica  Mitra",  nel
riquadro  "Denominazione  del prodotto" del certificato fitosanitario
di cui all'art. 7 della direttiva n. 77/93/CEE.
 3. All'allegato V, parte B, sezione I, punto 1, dopo  i  termini  "e
dell'Uruguay" sono aggiunti i seguenti termini:
  "generi    Triticum,    Secale   e   X   Triticosecale   originarie
dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal,  del
Pakistan e degli USA".
 4.  All'allegato  V, parte B, sezione I, dopo il punto 7 e' aggiunto
il punto seguente:
 8. Semi dei generi Triticum,  Secale  e  X  Triticosecale  originari
dell'Afghanistan,  dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del
Pakistan e degli USA.