Art. 2. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 72