Art. 2.
 
 E' abrogata ogni altra disposizione in  contrasto  con  il  presente
decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei conti per la
registrazione.
 Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 19 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 72