Avvertenza:
  Il titolo del presente decreto e' stato modificato dalla  legge  di
conversione con quello soprariportato.
  Il  testo  coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  sono fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A  norma  dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
 1.   E'   autorizzata   la  partecipazione  italiana  al  gruppo  di
osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalita' di  pace  di
cui  alla  richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e
dall'Autorita' palestinese con l'accordo sottoscritto  a  Gerusalemme
il 21 gennaio 1997.