Art. 3. 1. Al personale militare di cui all'articolo 2 e' attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con l'indennita' di missione nella misura intera. Allo stesso personale viene altresi' attribuito il trattamento assicurato di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 2. Al personale militare si applicano altresi' le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
Riferimenti normativi: - Il R.D. n. 941/1926, concerne: "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missioni all'estero". - La legge n. 301/1982, concerne: "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento". - I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del D.L. n. 397/1994 (Partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron) cosi' recitano "2. Al personale militare di cui all'art. 2, qualora impossibilitato: a prestare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 3. In caso di decesso del personale militare di cui all'art. 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'art. 1, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 4. Al personale militare di cui all'art. 2 si applica il codice penale militare di pace". - Si riporta il testo ovvero l'argomento delle disposizioni soprarichiamate: L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, e' cosi' formulato: "Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge. La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico". Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie. Il codice penale militare di pace e' stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.