Art. 3.
 1. Al personale militare di cui all'articolo 2  e'  attribuito,  con
decorrenza  dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla
data di rientro nel territorio stesso,  il  trattamento  di  missione
all'estero  di  cui  al  regio  decreto  3  giugno  1926,  n.  941, e
successive modificazioni, con l'indennita' di missione  nella  misura
intera.      Allo  stesso  personale  viene  altresi'  attribuito  il
trattamento assicurato di cui alla legge  18  maggio  1982,  n.  301,
ragguagliandosi  il  massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento
economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
 2. Al personale militare si applicano altresi' le norme previste  ai
commi  2,  3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n.
397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il R.D. n. 941/1926, concerne: "Indennita' al personale
          dell'amministrazione dello  Stato  incaricato  di  missioni
          all'estero".
            -  La  legge  n.  301/1982, concerne: "Norme a tutela del
          personale militare in servizio per conto dell'ONU  in  zone
          di intervento".
            -  I  commi  2,  3  e  4 dell'art. 3 del D.L. n. 397/1994
          (Partecipazione italiana alla missione di pace nella citta'
          di Hebron) cosi' recitano
            "2. Al personale militare  di  cui  all'art.  2,  qualora
          impossibilitato:    a prestare servizio perche' in stato di
          cattivita' o disperso, continua  ad  essere  attribuito  il
          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 1,
          nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere  fisso
          e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o
          di   dispersione  e'  computato  per  intero  ai  fini  del
          trattamento di  pensione  e  non  determina  detrazioni  di
          anzianita'.
            3.  In  caso  di  decesso  del  personale militare di cui
          all'art. 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento
          della missione di cui all'art. 1, si applica l'art. 3 della
          legge 3 giugno 1981, n.  308. In caso di invalidita'  dello
          stesso  personale  per  la  medesima causa, si applicano le
          norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di  cui
          al  testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza
          dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n.  1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e
          di invalidita' si cumulano con quello assicurativo  di  cui
          al  comma  1,  nonche'  con  la  speciale elargizione e con
          l'indennizzo     privilegiato     aeronautico     previsti,
          rispettivamente,  dalla  legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
          regio decreto-legge 15 luglio  1926,  n.  1345,  convertito
          dalla   legge   5   agosto  1927,  n.  1835,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,   nei   limiti   stabiliti
          dall'ordinamento vigente.
            4.  Al personale militare di cui all'art. 2 si applica il
          codice penale militare di pace".
            -  Si  riporta  il   testo   ovvero   l'argomento   delle
          disposizioni soprarichiamate:
             L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela
          del  personale  militare  in servizio per conto dell'ONU in
          zone di intervento, e' cosi' formulato:
            "Art. 3. - La pensione spettante  in  base  alle  vigenti
          disposizioni  alle  vedove  e agli orfani degli ufficiali e
          dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di  polizia
          e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  caduti vittime del
          dovere in servizio di ordine pubblico  o  di  vigilanza  ad
          infrastrutture  civili  e militari, ovvero in operazioni di
          soccorso,  e'  stabilita  in  misura  pari  al  trattamento
          complessivo  di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
          del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura  pari  al
          trattamento    complessivo    di    attivita'   del   grado
          immediatamente superiore a quello rivestito  dal  congiunto
          all'epoca   del   decesso,   ivi  compresi  gli  emolumenti
          pensionabili, con esclusione delle  quote  di  aggiunta  di
          famiglia  e  dell'indennita'  integrativa speciale che sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
            Per le vedove e gli orfani dei militari di  truppa  delle
          Forze  armate,  dei  Corpi di polizia e del Corpo forestale
          dello Stato, caduti  vittime  del  dovere  in  servizio  di
          ordine  pubblico  o di vigilanza ad infrastrutture civili e
          militari, ovvero in operazioni  di  soccorso,  la  pensione
          privilegiata  ordinaria,  spettante secondo le disposizioni
          vigenti,  e'  liquidata  sulla  base  della  misura   delle
          pensioni  privilegiate  di  cui alla tabella B annessa alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
            E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24
          maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu'
          favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n.
          974. Ai titolari di  pensione,  ai  sensi  di  quest'ultima
          legge,  va  attribuito,  se piu' favorevole, il trattamento
          previsto dalla presente legge.
            La pensione spettante, in mancanza della vedova  o  degli
          orfani,  ai genitori e collaterali dei militari indicati ai
          commi precedenti e'  liquidata  applicando  le  percentuali
          previste  dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
          di cui ai commi stessi.
            Il trattamento speciale di pensione di  cui  al  presente
          articolo  sara'  riliquidato  in  relazione alle variazioni
          della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
          economici attribuiti ai militari in attivita'  di  servizio
          di   grado   corrispondente  a  quello  posto  a  base  del
          trattamento pensionistico".
             Il D.P.R. n. 1092/1973  approva  il  testo  unico  delle
          norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
          militari dello Stato.
             Il  R.D.L.  n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di
          un indennizzo privilegiato  aeronautico  ai  militari  resi
          inabili  in  seguito  ad  incidenti  di volo, e, in caso di
          morte, alle loro famiglie.
             Il codice penale militare di pace e' stato approvato con
          R.D.  20 febbraio 1941, n. 303.