Art. 4.
 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3,
 pari a lire 2.500 milioni per  l'anno  1997,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.