Art. 4-bis.
(( 1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di
pace sottoscritto  tra  i  Presidenti  della  Serbia,  della  Bosnia-
Erzegovina  e  della  Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, e'
autorizzata la partecipazione italiana  alle  operazioni  NATO  nella
Bosnia-  Erzegovina,  condotte  in  attuazione  della risoluzione del
Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  n.
1088 del 12 dicembre 1996.
 2.  Ai  fini  indicati  nel comma 1 e' prorogata fino al 31 dicembre
1997 la presenza  di  un  contingente  militare  delle  Forze  armate
italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal
decreto-  legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in  materia  di  trattamento
economico.
 3.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 200.598.000.000, si provvede ai sensi  dell'articolo
1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 4.  Restano  validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33. ))
 
          Riferimenti normativi:
            - Il D.L. n. 346/1996  reca  norme  sulla  partecipazione
          italiana alla missione di pace in Bosnia.
            - Il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (Misure
          di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica)  e'  cosi'
          formulato:
            "63.  Per  le  spese  connesse  con  interventi  militari
          all'estero,  anche di carattere umanitario, autorizzati dal
          Parlamento,  correlati  ad  accordi  internazionali,   puo'
          essere  adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
          5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.  Nessuna
          indennita'   e'  dovuta  agli  obiettori  di  coscienza  in
          servizio   civile   impiegati   in   missioni    umanitarie
          all'estero.    Al   personale   militare   interessato   e'
          corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e  agli
          altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
          trattamento economico accessorio:
             a)  trattamento  di  missione  all'estero previsto dalle
          norme vigenti, se in servizio isolato;
             b) trattamento di  missione  all'estero  previsto  dalle
          norme   vigenti   per   il   Paese   di   destinazione  con
          possibilita',  se  facente  parte  di  un  contingente,  di
          riduzione  dell'indennita'  di missione fino al massimo del
          50 per cento da effettuare, in  funzione  delle  condizioni
          ambientali  ed  operative,  con  decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro del tesoro".
             Il testo dell'art. 9 della citata legge n.  468/1978  e'
          il seguente:
            "Art.  9  (Fondo  di  riserva per le spese impreviste). -
          Nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  e'
          istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di riserva per
          le  spese  impreviste",  per  provvedere   alle   eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto  2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
            Il trasferimento di somme dal predetto fondo  e  la  loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo mediante decreti del Presidente della  Repubblica  su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
            Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  del
          tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del  bilancio,  delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
            Alla legge di approvazione del rendiconto generale  dello
          Stato  e'  allegato un elenco dei decreti di cui al secondo
          comma, con le indicazioni dei motivi  per  i  quali  si  e'
          proceduto  ai  prelevamenti  dal  fondo  di cui al presente
          articolo".
            - Il D.L. n. 33/1997, ancora  non  convertito  in  legge,
          reca norme sulla prosecuzione della partecipazione italiana
          alla  missione  di  pace  in Bosnia; detto decreto e' stato
          fatto  confluire  nel  decreto-legge  qui  pubblicato,  con
          modificazione apportata in sede di conversione in legge.