Art. 4-bis. (( 1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia- Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, e' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia- Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996. 2. Ai fini indicati nel comma 1 e' prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto- legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200.598.000.000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33. ))
Riferimenti normativi: - Il D.L. n. 346/1996 reca norme sulla partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia. - Il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' cosi' formulato: "63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro". Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 468/1978 e' il seguente: "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo". - Il D.L. n. 33/1997, ancora non convertito in legge, reca norme sulla prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia; detto decreto e' stato fatto confluire nel decreto-legge qui pubblicato, con modificazione apportata in sede di conversione in legge.