(all. 1 - art. 1)
               AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
               ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA-CORRIGE
                 DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
              PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
                        DEL COMPARTO SANITA'
  A seguito della registrazione in data  3  febbraio  1997  da  parte
della  Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 17 gennaio  1997,  con  il  quale  l'ARAN  e'  stata
autorizzata   a  sottoscrivere  il  testo  concordato  del  contratto
integrativo  dell'area   della   dirigenza   dei   ruoli   sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo, il giorno 4 marzo 1997 alle
ore  15  presso  la  sede  dell'ARAN  ha  avuto  luogo l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni,  ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e
organizzazioni sindacali di categoria, nelle persone di:
    C.G.I.L. - C.I.S.L - U.I.L.  -  CIDA  -  CISAL  (con  riserva)  -
CONFE.DIR  -  CONFSAL (con riserva) - USPPI (con riserva) UNIONQUADRI
(con riserva) - R.d.B. CUB (con riserva) - U.G.L. (per  i  correttivi
del  primo  biennio)  -  AUPI  -  SNABI  -  SINAFO  -  USINCI/SICUS -
CIDA/SIDIRSS - C.I.S.L.   FISOS/DIRIGENTI  -  FEDERAZIONE  NAZ.LE  FP
CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA' DIRIGENZA.
  Le   parti   si  danno  atto  che  l'ammissione  con  riserva  alla
sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali  indicate
riguarda  solo  il  CCNL,  del  secondo  biennio  di  parte economica
1996-1997 e di conseguenza solo i correttivi apportati a quest'ultimo
dall'art. 2 e seguenti del presente contratto.
  Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo
del contratto che provvede agli errata-corrige del CCNL  relativo  al
quadriennio  di  parte  normativa  1994-1997  e  di  parte  economica
1994-1995, sottoscritto il 5 dicembre  1996,  e  del  CCNL  di  parte
economica 1996-1997, sottoscritto il 5 dicembre 1996, dell'Area della
dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnica  ed amministrativa del
comparto sanita'.
                               Art. 1.
  1.  Nel  CCNL  relativo  al  quadriennio  1994-1997  per  la  parte
normativa ed al primo biennio 1994-1995 di parte economica, stipulato
in  data  5  dicembre  1996,  sono apportati i seguenti chiarimenti o
variazioni:
   - i valori indicati negli articoli 53 comma 8, 54 comma 1, lettere
a) e b), 55 comma tre lettere a) e  b),  nonche'  i  valori  indicati
nella  tabella allegato 2 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il
rateo per la 13 mensilita';
   - all'art. 56, comma 1 dopo le parole "uno  specifico  trattamento
economico" va inserita la parola "annuo";
   -  all'art.  58,  comma  2, lettera b), secondo periodo e comma 4,
lettera b), primo periodo la parola "dodicesimi" e' sostituita  dalla
parola "tredicesimi";
   -  all'art.  59,  comma  uno,  la  lettera  c) e' sostituita dalla
seguente:  "c) da una somma pari allo 0,22 %  del  monte  salari,  al
netto  dei  contributi  a  carico  dell'azienda o ente, calcolato con
riferimento all'anno 1993 ed  al  solo  personale  con  qualifica  di
dirigente.  Tale  incremento  per  l'anno 1995 riguarda 2/13 (mese di
dicembre e 13 mensilita').   Lo  stesso  fondo,  quindi,  in  ragione
d'anno,  al 1 gennaio 1996 e' incrementato di una somma pari all'1,4%
del medesimo monte salari";
   - all'art.  60,  comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:   "Dalla medesima data il predetto fondo e' aumentato di un
importo corrispondente al valore delle ore  di  lavoro  straordinario
spettanti  nell'anno di riferimento ai dirigenti dei quattro ruoli ai
sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 384/1990, con esclusione delle somme
utilizzate dall'art. 42. Tale importo dal 1 gennaio 1997 e' decurtato
delle somme di lavoro straordinario portate ad incremento  dei  fondi
previsti  dall'art.  58,  ai  sensi  dei  commi  3  e  5 del medesimo
articolo. Per il  primo  livello  dirigenziale  del  ruolo  sanitario
rimane  nel  fondo  un  importo pari a 50 ore di lavoro straordinario
diurno feriale secondo le tariffe fissate nel richiamato art. 10  del
D.P.R. n. 384/1990";
   -  all'art. 61, comma 2 lettera b), dopo le parole "0,2% del monte
salari" vanno aggiunte le parole "riferito all'anno 1993";
   - all'art. 72, comma 1 punto  w)  le  parole  "comma  2-ter"  sono
sostituite dalle parole "commi 2-ter e 2-quater";
   -  all'allegato  2, primo capoverso, dopo le parole "confluito nel
fondo" il riferimento e' all'art. 58 e non al 60.
                               Art. 2.
  1. All'art. 3, comma 1 del CCNL  relativo  al  secondo  biennio  di
parte economica 1996-1997, stipulato il 5 dicembre 1996, ai primi due
alinea  le  parole "del primo livello ex" sono soppresse e sostituite
dalle parole "di cui all'".
  2. Per gli ingegneri, architetti e  geologi  di  cui  all'art.  43,
comma  1,  punto  II,  secondo periodo, del CCNL indicato all'art. 1,
comma 1 - gia' appartenenti alla posizione  di  nono  livello  -  gli
incrementi loro spettanti per effetto del D.L. n. 583/1996 sono stati
calcolati  sulla  retribuzione  di  posizione.  Di  conseguenza nella
tabella allegato 1 del CCNL relativo  al  secondo  biennio  di  parte
economica  1996-1997,  la  retribuzione  di  posizione  dei  predetti
ingegneri, architetti e geologi e' corretta nel modo seguente:
             Parte fissa      Parte variabile      Totale
                  -                  -                -
 1- 1-1997      3.128              1.899            5.027
31-12-1997      4.955              3.929            8.884
                               Art. 3.
  Nella tabella allegato 2 del CCNL relativo al quadriennio 1994-1997
per la parte  normativa  ed  al  primo  biennio  1994-1995  di  parte
economica  e  nella  tabella  allegato 1 del CCNL relativo al secondo
biennio  di  parte  economica  1996-1997  le  parole  "primo  livello
dirigenziale"   in   riferimento   alle   colonne  intitolate  "ruolo
amministrativo" e  "ruolo  tecnico-professionale"  sono  soppresse  e
sostituite dalla parola "Dirigente".
                               Art. 4.
  I riferimenti al D.L. n. 377 del 16 luglio 1996, contenuti nel CCNL
relativo  al  secondo  biennio  di  parte  economica 1996-1997, vanno
corretti in D.L. n. 583 del 18 novembre 1996.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
  Le parti si danno  atto  di  aver  riscontrato  i  seguenti  errori
materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5 dicembre 1996 relativi
al  quadriennio  di  parte normativa 1994-1997 ed al primo biennio di
parte  economica  1994-1995  nonche'  al  secondo  biennio  economico
1996-1997:
   primo biennio:
    1)  art.  50,  comma  2:  il  richiamo  all'art.  5, comma 2 deve
intendersi correttamente riferito agli artt. 51 e 52;
    2) art. 72, comma  1:  tra  le  disapplicazioni  effettuate  deve
intendersi  anche  quella  dell'art.  27  del  D.P.R.  n. 270/1987 in
relazione alle prestazioni di consulenza di cui all'art. 67;
   primo e secondo biennio:
    tutti i riferimenti al D.L. n. 377/1996 o  al  D.L.  n.  583/1996
devono ora intendersi sostituiti con: "D.L. n. 583/1996 convertito in
legge 17 gennaio 1997, n. 4".
  Le  OO.SS.,  ai  sensi  dell'art.  72,  comma  6  del CCNL di parte
normativa,  danno   mandato   all'agenzia   di   procedere   per   la
comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
  La  CONFEDIR  non puo' fare a meno di esprimere il proprio dissenso
per la discriminazione in danno dei dirigenti amministrativi che, pur
essendo gli unici ad assumere tanta parte della responsabilita' della
gestione complessiva dell'azienda, sono stati  trattati,  ancora  una
volta  ed  in  misura  maggiore  del  passato,  in maniera sperequata
rispetto ai dirigenti del ruolo sanitario, cui  in  precedenza  erano
equiparati almeno per lo stipendio tabellare.
  Mentre   per  i  predetti  dirigenti  sanitari  sono  previste  due
qualifiche dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502 in luogo delle
tre precedenti, per i dirigenti amministrativi ne e'  stata  prevista
soltanto  una,  determinando  cosi' una disparita' di trattamento fra
l'apicale  sanitario  e  l'apicale  amministrativo,  professionale  e
tecnico,   del  tutto  ingiustificata  e  priva  di  ogni  fondamento
giuridico.
  Se e' vero che tale sperequazione deriva   dai decreti  legislativi
n.  502  e  n.  29,  attuativi in maniera difforme della stessa legge
delega  n.  521,  per  cui  ricorrono  le  condizioni  per  una  loro
impugnativa  sotto il profilo dell'illeggittimita' costituzionale, e'
pur vero che nulla impediva all'ARAN  di  avviare  a  tale  manifesta
ingiustizia,   prevedendo   per   la  qualifica  unica  di  dirigente
amministrativo due parametri economici.
  Ma, se questa e' la  piu'  evidente  delle  sperequazioni,  non  e'
certamente  la  sola:  potevano  essere  mantenute  per  chi le aveva
conseguite  le  indennita'  di  ordinamento   e   di   partecipazione
all'ufficio   di   direzione,  delle  quali  quest'ultima  era  anche
pensionabile, in analogia a  quanto  previsto  per  la  maggiorazione
dell'indennita'  di  direzione  di  cui  all'art.  17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990 attribuita ai dirigenti di ex
10 livello titolari di settori con modulo.
  Alla   luce   di   quanto   sopra,  la  CONFEDIR  dichiara  che  la
sottoscrizione   del   contratto   e'   finalizzata   soltanto   alla
partecipazione  alla  contrattazione decentrata a tutela dei colleghi
negli accordi da definire con i direttori generali.
  Il raggiungimento degli obiettivi succitati, rimuovendo le cause di
disparita' tra le diverse articolazioni della dirigenza, favorisce la
unita' della categoria e  la  renderebbe  determinante  nelle  scelte
politiche nazionali, regionali ed aziendali.
                                                             CONFEDIR
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
  L'UGL  ritiene  non  piu'  differibile  doversi  procedere  ad  una
revisione dell'ordinamento professionale ex art. 35 CCNL del comparto
sanita' ed equiparare  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale  amministrativo  laureato con le altre professionalita' del
S.S.N.  per le quali si richiede il diploma di laurea come  requisito
d'accesso.
  L'UGL  ritiene  che  gli  amministrativi  laureati  debbano  essere
collocati in un'istituenda area pre-dirigenziale, nelle  more  di  un
intervento  anche  legislativo, per il quale assumera' ogni opportuna
iniziativa, che renda giustizia alla pari dignita'  delle  lauree  ed
alla  funzione  amministrativa,  attesa  la  sua  peculiarita' per un
credibile  risanamento  gestionale  degli  Enti   e   delle   Aziende
sanitarie.
                                                               U.G.L.