AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA-CORRIGE DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITA' A seguito della registrazione in data 3 febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l'ARAN e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto integrativo dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, il giorno 4 marzo 1997 alle ore 15 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria, nelle persone di: C.G.I.L. - C.I.S.L - U.I.L. - CIDA - CISAL (con riserva) - CONFE.DIR - CONFSAL (con riserva) - USPPI (con riserva) UNIONQUADRI (con riserva) - R.d.B. CUB (con riserva) - U.G.L. (per i correttivi del primo biennio) - AUPI - SNABI - SINAFO - USINCI/SICUS - CIDA/SIDIRSS - C.I.S.L. FISOS/DIRIGENTI - FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA' DIRIGENZA. Le parti si danno atto che l'ammissione con riserva alla sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali indicate riguarda solo il CCNL, del secondo biennio di parte economica 1996-1997 e di conseguenza solo i correttivi apportati a quest'ultimo dall'art. 2 e seguenti del presente contratto. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata-corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 e di parte economica 1994-1995, sottoscritto il 5 dicembre 1996, e del CCNL di parte economica 1996-1997, sottoscritto il 5 dicembre 1996, dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanita'. Art. 1. 1. Nel CCNL relativo al quadriennio 1994-1997 per la parte normativa ed al primo biennio 1994-1995 di parte economica, stipulato in data 5 dicembre 1996, sono apportati i seguenti chiarimenti o variazioni: - i valori indicati negli articoli 53 comma 8, 54 comma 1, lettere a) e b), 55 comma tre lettere a) e b), nonche' i valori indicati nella tabella allegato 2 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13 mensilita'; - all'art. 56, comma 1 dopo le parole "uno specifico trattamento economico" va inserita la parola "annuo"; - all'art. 58, comma 2, lettera b), secondo periodo e comma 4, lettera b), primo periodo la parola "dodicesimi" e' sostituita dalla parola "tredicesimi"; - all'art. 59, comma uno, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) da una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 ed al solo personale con qualifica di dirigente. Tale incremento per l'anno 1995 riguarda 2/13 (mese di dicembre e 13 mensilita'). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d'anno, al 1 gennaio 1996 e' incrementato di una somma pari all'1,4% del medesimo monte salari"; - all'art. 60, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Dalla medesima data il predetto fondo e' aumentato di un importo corrispondente al valore delle ore di lavoro straordinario spettanti nell'anno di riferimento ai dirigenti dei quattro ruoli ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 384/1990, con esclusione delle somme utilizzate dall'art. 42. Tale importo dal 1 gennaio 1997 e' decurtato delle somme di lavoro straordinario portate ad incremento dei fondi previsti dall'art. 58, ai sensi dei commi 3 e 5 del medesimo articolo. Per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario rimane nel fondo un importo pari a 50 ore di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate nel richiamato art. 10 del D.P.R. n. 384/1990"; - all'art. 61, comma 2 lettera b), dopo le parole "0,2% del monte salari" vanno aggiunte le parole "riferito all'anno 1993"; - all'art. 72, comma 1 punto w) le parole "comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "commi 2-ter e 2-quater"; - all'allegato 2, primo capoverso, dopo le parole "confluito nel fondo" il riferimento e' all'art. 58 e non al 60. Art. 2. 1. All'art. 3, comma 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997, stipulato il 5 dicembre 1996, ai primi due alinea le parole "del primo livello ex" sono soppresse e sostituite dalle parole "di cui all'". 2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui all'art. 43, comma 1, punto II, secondo periodo, del CCNL indicato all'art. 1, comma 1 - gia' appartenenti alla posizione di nono livello - gli incrementi loro spettanti per effetto del D.L. n. 583/1996 sono stati calcolati sulla retribuzione di posizione. Di conseguenza nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997, la retribuzione di posizione dei predetti ingegneri, architetti e geologi e' corretta nel modo seguente: Parte fissa Parte variabile Totale - - - 1- 1-1997 3.128 1.899 5.027 31-12-1997 4.955 3.929 8.884 Art. 3. Nella tabella allegato 2 del CCNL relativo al quadriennio 1994-1997 per la parte normativa ed al primo biennio 1994-1995 di parte economica e nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997 le parole "primo livello dirigenziale" in riferimento alle colonne intitolate "ruolo amministrativo" e "ruolo tecnico-professionale" sono soppresse e sostituite dalla parola "Dirigente". Art. 4. I riferimenti al D.L. n. 377 del 16 luglio 1996, contenuti nel CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997, vanno corretti in D.L. n. 583 del 18 novembre 1996. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5 dicembre 1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al primo biennio di parte economica 1994-1995 nonche' al secondo biennio economico 1996-1997: primo biennio: 1) art. 50, comma 2: il richiamo all'art. 5, comma 2 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 51 e 52; 2) art. 72, comma 1: tra le disapplicazioni effettuate deve intendersi anche quella dell'art. 27 del D.P.R. n. 270/1987 in relazione alle prestazioni di consulenza di cui all'art. 67; primo e secondo biennio: tutti i riferimenti al D.L. n. 377/1996 o al D.L. n. 583/1996 devono ora intendersi sostituiti con: "D.L. n. 583/1996 convertito in legge 17 gennaio 1997, n. 4". Le OO.SS., ai sensi dell'art. 72, comma 6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 La CONFEDIR non puo' fare a meno di esprimere il proprio dissenso per la discriminazione in danno dei dirigenti amministrativi che, pur essendo gli unici ad assumere tanta parte della responsabilita' della gestione complessiva dell'azienda, sono stati trattati, ancora una volta ed in misura maggiore del passato, in maniera sperequata rispetto ai dirigenti del ruolo sanitario, cui in precedenza erano equiparati almeno per lo stipendio tabellare. Mentre per i predetti dirigenti sanitari sono previste due qualifiche dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502 in luogo delle tre precedenti, per i dirigenti amministrativi ne e' stata prevista soltanto una, determinando cosi' una disparita' di trattamento fra l'apicale sanitario e l'apicale amministrativo, professionale e tecnico, del tutto ingiustificata e priva di ogni fondamento giuridico. Se e' vero che tale sperequazione deriva dai decreti legislativi n. 502 e n. 29, attuativi in maniera difforme della stessa legge delega n. 521, per cui ricorrono le condizioni per una loro impugnativa sotto il profilo dell'illeggittimita' costituzionale, e' pur vero che nulla impediva all'ARAN di avviare a tale manifesta ingiustizia, prevedendo per la qualifica unica di dirigente amministrativo due parametri economici. Ma, se questa e' la piu' evidente delle sperequazioni, non e' certamente la sola: potevano essere mantenute per chi le aveva conseguite le indennita' di ordinamento e di partecipazione all'ufficio di direzione, delle quali quest'ultima era anche pensionabile, in analogia a quanto previsto per la maggiorazione dell'indennita' di direzione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 attribuita ai dirigenti di ex 10 livello titolari di settori con modulo. Alla luce di quanto sopra, la CONFEDIR dichiara che la sottoscrizione del contratto e' finalizzata soltanto alla partecipazione alla contrattazione decentrata a tutela dei colleghi negli accordi da definire con i direttori generali. Il raggiungimento degli obiettivi succitati, rimuovendo le cause di disparita' tra le diverse articolazioni della dirigenza, favorisce la unita' della categoria e la renderebbe determinante nelle scelte politiche nazionali, regionali ed aziendali. CONFEDIR DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 L'UGL ritiene non piu' differibile doversi procedere ad una revisione dell'ordinamento professionale ex art. 35 CCNL del comparto sanita' ed equiparare il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo laureato con le altre professionalita' del S.S.N. per le quali si richiede il diploma di laurea come requisito d'accesso. L'UGL ritiene che gli amministrativi laureati debbano essere collocati in un'istituenda area pre-dirigenziale, nelle more di un intervento anche legislativo, per il quale assumera' ogni opportuna iniziativa, che renda giustizia alla pari dignita' delle lauree ed alla funzione amministrativa, attesa la sua peculiarita' per un credibile risanamento gestionale degli Enti e delle Aziende sanitarie. U.G.L.