IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Castel del Monte" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987 con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il proprio decreto 19 settembre 1995, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione sopra indicato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, fatta propria dalla regione Puglia; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castel del Monte" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, modificato con decreto ministeriale 19 settembre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.