IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA
VALORIZZAZIONE  DELLE  DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,  n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
 Vista  la  legge  10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazioni  di
origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  "Castel  del  Monte" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio  1987  con
il  quale  e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte";
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  dicembre  1990,
con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
 Visto  il proprio decreto 19 settembre 1995, con il quale sono state
apportate ulteriori modifiche al  disciplinare  di  produzione  sopra
indicato;
 Vista  la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato,  fatta  propria
dalla regione Puglia;
 Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per  la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata "Castel del Monte" formulata dal Comitato stesso,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997;
 Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti,
istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
 Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Castel  del  Monte",  in  conformita'  della   proposta
formulata dal citato Comitato;
 Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei   disciplinari  di  produzione,  prevede  che  i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  con   decreto   del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Il  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Castel del Monte" approvato con decreto  del  Presidente
della   Repubblica   19  maggio  1971,  modificato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, sostituito con decreto del
Presidente  della Repubblica 27 dicembre 1990, modificato con decreto
ministeriale 19 settembre 1995, e' sostituito per  intero  dal  testo
annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in vigore
dalla vendemmia 1997.