Art. 2.
 I soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata "Castel
del Monte", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle  disposizioni  del  relativo  disciplinare  di  produzione, sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15  della
legge  10  febbraio  1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei  medesimi  all'apposito  albo  dei
vigneti della denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
entro  quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.