Art. 3.
 Per la produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata
"Castel   del  Monte",  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a  tre  anni  a  partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a  titolo  transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, i  vigneti  in  cui  siano  presenti  viti  di
vitigni  in  percentuali  diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale  delle  viti  dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
 Allo  scadere  del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.