Art. 4.
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo vini con la denominazione di origine  controllata  "Castel
del Monte e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e  dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 14 marzo 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi