Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: "Castel del Monte" bianco: Pampanuto (o Pampanino) fino al 100%; Chardonnay fino al 100%; Bombino bianco fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%. "Castel del Monte" rosso: Uva di Troia fino al 100%; Aglianico fino al 100%; Montepulciano fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%. "Castel del Monte" rosato: Bombino nero fino al 100%; Aglianico fino al 100%; Uva di Troia fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 35%. I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", con le seguenti specificazioni: Bombino bianco Uva di Troia Bombino nero Cabernet (da Cabernet franc e/o da Cabernet Sauvignon) Chardonnay Sauvignon Pinot bianco Pinot nero Aglianico Aglianico rosato devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca di colore analogo non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%. I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" bianco, anche con la specificazione del vitigno Bombino bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, e i vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" rosato, anche con la specificazione del vitigno Aglianico, possono essere prodotti nella tipologia frizzante. I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" rosso possono essere prodotti anche nella tipologia novello, senza specificazione del vitigno. I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" rosso, "Castel del Monte" Aglianico, "Castel del Monte" Cabernet e "Castel del Monte" Uva di Troia possono essere prodotti anche nella tipologia riserva. Art. 3. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto. Tale zona e' cosi' delimitata: dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada statale n. 98 Andriese-Coratina che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182. All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada statale n. 98 Andriese-Coratina, che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi). Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla localita' Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione. Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita l'irrigazione solo come mezzo di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" di colore bianco e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, e' di tonnellate 14; per i vini "Castel del Monte" di colore rosso, con o senza la specificazione del vitigno, e' di tonnellate 13. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni professionali e di categoria, puo' modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992. Art. 5. La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzio'ne, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Castel del Monte": bianco; rosato; Bombino bianco; Bombino nero; Chardonnay; Sauvignon; Pinot bianco; Aglianico rosato, titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%; ai vini "Castel del Monte": rosso; Uva di Troia; Pinot nero; Aglianico; Cabernet, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%. Le uve destinate alla produzione dei vini "Castel del Monte" rosso "Castel del Monte" Aglianico, "Castel del Monte" Cabernet e "Castel del Monte" Uva di Troia aventi diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 12%. Le predette tipologie "riserva" debbono essere sottoposte ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. E' consentito per i vini "Castel del Monte" bianchi e rossi, con o senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in recipiente di legno. I vini, qualora sottoposti ad invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare un caratteristico sentore di legno. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Castel del Monte" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato; sapore: asciutto, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 g/1; estratto secco netto minimo: 16 g /1. "Castel del Monte" rosso: colore: dal rosso rubino al granato; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 20 g /1. "Castel del Monte" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato; sapore: asciutto, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 20 g /1. "Castel del Monte" Bombino nero: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: delicatamente vinoso, caratteristico, fruttato; sapore: asciutto, armonico, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 16 g /1. "Castel del Monte" Cabernet: colore: rosso tendente al granato; odore: vinoso, caratteristico; sapore: secco, morbido, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale mimmo: 12,5%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 18 g /1. "Castel del Monte" Chardonnay: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico, talora fruttato; sapore: asciutto, pieno armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 16 g /1. "Castel del Monte" Sauvignon: colore: paglierino piu' o meno intenso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 16 g /1. "Castel del Monte" Bombino bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 16 g /1. "Castel del Monte" Uva di Troia: colore: rosso dal rubino al granato; odore: gradevole, caratteristico; sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 20 g /1. "Castel del Monte" Pinot bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fine, caratteristico; sapore: armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 16 g /1. "Castel del Monte" Pinot nero: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: fine, gradevole; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 20 g /1. "Castel del Monte" Aglianico: colore: dal rosso rubino al granato; odore: delicato, caratteristico; sapore: vinoso, asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 20 g /1. "Castel del Monte" Aglianico rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: delicato, fragrante, di buona intensita'; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 g /1; estratto secco netto minimo: 16 g/1. "Castel del Monte" Novello: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: armonico, caratteristico, rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/1; acidita' totale minima: 5 g/1; estratto secco netto minimo: 16 g/1. I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" con la menzione "riserva" devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. I vini "Castel del Monte" rosso, "Castel del Monte" Uva di Troia e "Castel del Monte" Aglianico possono essere designati in etichetta con la menzione di "riserva" se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 5. Art. 8. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "superiore, "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.