(all. 1 - art. 1)
         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
              di origine controllata "Castel del Monte"
                               Art. 1.
  La denominazione di  origine  controllata  "Castel  del  Monte"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  I vini a denominazione di origine controllata  "Castel  del  Monte"
devono  essere  ottenuti  esclusivamente  dalle uve provenienti dalla
zona di produzione indicata nel successivo art.  3  da  vigneti  che,
nell'ambito    aziendale,    abbiano    la    seguente   composizione
ampelografica:
  "Castel del Monte" bianco:
   Pampanuto (o Pampanino) fino al 100%;
   Chardonnay fino al 100%;
   Bombino bianco fino al 100%.
  Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  soli  o
congiuntamente,  i  vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei  vigneti  fino
ad un massimo complessivo del 35%.
  "Castel del Monte" rosso:
   Uva di Troia fino al 100%;
   Aglianico fino al 100%;
   Montepulciano fino al 100%.
  Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 35%.
  "Castel del Monte" rosato:
   Bombino nero fino al 100%;
   Aglianico fino al 100%;
   Uva di Troia fino al 100%.
  Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole  o
congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 35%.
  I  vini  a denominazione di origine controllata "Castel del Monte",
con le seguenti specificazioni:
   Bombino bianco
   Uva di Troia
   Bombino nero
   Cabernet (da Cabernet franc e/o da Cabernet Sauvignon)
   Chardonnay
   Sauvignon
   Pinot bianco
   Pinot nero
   Aglianico
   Aglianico rosato
devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti  presenti
nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%.
  Possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini,  da  soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca di  colore  analogo  non  aromatici
raccomandati  e/o  autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 10%.
  I  vini  a  denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
bianco, anche con  la  specificazione  del  vitigno  Bombino  bianco,
Chardonnay,  Sauvignon,  Pinot  bianco,  e  i vini a denominazione di
origine  controllata  "Castel  del  Monte"  rosato,  anche   con   la
specificazione  del  vitigno Aglianico, possono essere prodotti nella
tipologia frizzante.
  I vini a denominazione di origine controllata  "Castel  del  Monte"
rosso  possono  essere  prodotti anche nella tipologia novello, senza
specificazione del vitigno.
  I vini a denominazione di origine controllata  "Castel  del  Monte"
rosso,  "Castel  del  Monte" Aglianico, "Castel del Monte" Cabernet e
"Castel del Monte" Uva di Troia possono essere prodotti  anche  nella
tipologia riserva.
                               Art. 3.
  Le  uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  che
comprende il territorio comunale di Minervino Murge  ed  in  parte  i
territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto,
Palo  del  Colle  e  Toritto  e  completamente l'isola amministrativa
D'Ameli del comune di Binetto.
  Tale zona e' cosi' delimitata:
   dal punto d'incontro dei  confini  comunali  di  Minervino  Murge,
Andria  e  Canosa  di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue
verso nord-est il confine comunale tra Andria  e  Canosa  fino  a  q.
159.  Prosegue  verso  est lungo la strada che conduce ad Andria (via
vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e  ne  costeggia  a  sud  il
centro  abitato,  seguendo  la  stessa strada fino a raggiungere a q.
162 la strada statale n. 98 Andriese-Coratina che segue in  direzione
sud-est;  attraversa il centro abitato di Corato ed al km 49 (Madonna
delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia  Corato-Terlizzi)
e  raggiunge  l'abitato  di  Terlizzi passando per le quote 231, 232,
227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.
  All'altezza della q. 182  si  immette  nella  circonvallazione  che
passa  a  sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente
la strada statale n. 98 Andriese-Coratina, che segue fino alla grande
circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima  fino  alla  strada
provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo
tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale
n.  96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i
territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).
  Da questo punto segue, verso ovest, il confine  del  territorio  di
Toritto  e  poi  i  confini  meridionali  del  comune  di Toritto, di
Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino
alla localita' Il Feltro (q. 631)  e  quello  del  comune  di  Andria
sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine
di  Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di Gioia.
Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge,  raggiunge
il  punto  di  incontro  dei confini comunali tra Minervino, Andria e
Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.
                               Art. 4
  Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  "Castel  del  Monte"  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
  I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  E'  vietata  qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita
l'irrigazione solo come mezzo di soccorso.
  La produzione massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata
dei  vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" di
colore bianco e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, e'
di tonnellate 14; per i vini "Castel del Monte" di colore rosso,  con
o senza la specificazione del vitigno, e' di tonnellate 13.
  Fermi  restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata,  rispetto  a  quella
specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalle
viti.
  Nelle annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Castel del Monte" devono essere riportati nei limiti  di
cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
  La  regione   Puglia   annualmente,   sentite   le   organizzazioni
professionali  e  di categoria, puo' modificare i limiti di cui sopra
con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.
                               Art. 5.
  La resa massima delle uve in vino,  per  tutti  i  vini,  non  deve
essere superiore al 70%.
  Qualora  tale  resa  superi  la  percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  Le  operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti
e  le  operazioni  di  invecchiamento  obbligatorio,  devono   essere
effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata dal
precedente art.  3.
  Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzio'ne,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi
nella zona delimitata ed anche  nei  comuni  di  Barletta,  Canosa  e
Bisceglie.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare ai vini
"Castel del Monte":
   bianco;
   rosato;
   Bombino bianco;
   Bombino nero;
   Chardonnay;
   Sauvignon;
   Pinot bianco;
   Aglianico rosato,
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%;
  ai vini "Castel del Monte":
   rosso;
   Uva di Troia;
   Pinot nero;
   Aglianico;
   Cabernet,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.
  Le  uve destinate alla produzione dei vini "Castel del Monte" rosso
"Castel del Monte" Aglianico, "Castel del Monte" Cabernet  e  "Castel
del  Monte"  Uva  di  Troia  aventi diritto alla menzione   "riserva"
devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 12%.
  Le predette tipologie "riserva" debbono  essere  sottoposte  ad  un
periodo  minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di
cui uno in botti di  legno,  a  decorrere  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo alla vendemmia.
  E'  consentito per i vini "Castel del Monte" bianchi e rossi, con o
senza la specificazione del vitigno, un  periodo  di  affinamento  in
recipiente di legno.
  I  vini,  qualora  sottoposti ad invecchiamento o ad affinamento in
recipienti di legno, possono presentare un caratteristico sentore
 di legno.
                               Art. 6.
  I vini a denominazione di origine controllata  "Castel  del  Monte"
all'atto  dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
  "Castel del Monte" bianco:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
   sapore: asciutto, fresco;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/1;
   estratto secco netto minimo: 16 g /1.
  "Castel del Monte" rosso:
   colore: dal rosso rubino al granato;
   odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
   sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 20 g /1.
  "Castel del Monte" rosato:
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
   sapore: asciutto, armonico, gradevole;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 20 g /1.
  "Castel del Monte" Bombino nero:
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: delicatamente vinoso, caratteristico, fruttato;
   sapore: asciutto, armonico, delicato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 16 g /1.
  "Castel del Monte" Cabernet:
  colore: rosso tendente al granato;
   odore: vinoso, caratteristico;
   sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale mimmo: 12,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 18 g /1.
  "Castel del Monte" Chardonnay:
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: delicato, caratteristico, talora fruttato;
   sapore: asciutto, pieno armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 16 g /1.
  "Castel del Monte" Sauvignon:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   sapore: asciutto, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 16 g /1.
  "Castel del Monte" Bombino bianco:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
   sapore: asciutto, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 16 g /1.
  "Castel del Monte" Uva di Troia:
   colore: rosso dal rubino al granato;
   odore: gradevole, caratteristico;
   sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 20 g /1.
  "Castel del Monte" Pinot bianco:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: delicato, fine, caratteristico;
   sapore: armonico, asciutto;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 16 g /1.
  "Castel del Monte" Pinot nero:
   colore: rubino piu' o meno intenso;
   odore: fine, gradevole;
   sapore: asciutto, pieno, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 20 g /1.
  "Castel del Monte" Aglianico:
   colore: dal rosso rubino al granato;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: vinoso, asciutto, pieno, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 20 g /1.
  "Castel del Monte" Aglianico rosato:
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: delicato, fragrante, di buona intensita';
   sapore: asciutto, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 4,5 g /1;
   estratto secco netto minimo: 16 g/1.
  "Castel del Monte" Novello:
   colore: rubino piu' o meno intenso;
   odore: intenso, gradevole, caratteristico;
   sapore: armonico, caratteristico, rotondo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/1;
   acidita' totale minima: 5 g/1;
   estratto secco netto minimo: 16 g/1.
  I  vini  a  denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
con la menzione "riserva" devono essere immessi  al  consumo  con  un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%.
  E'  facolta'  del  Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto,  i  limiti  sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  I  vini "Castel del Monte" rosso, "Castel del Monte" Uva di Troia e
"Castel del Monte" Aglianico possono essere  designati  in  etichetta
con   la   menzione  di  "riserva"  se  derivano  da  uve  aventi  le
caratteristiche previste nel precedente art. 5.
                               Art. 8.
  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  vini   con   la
denominazione   di  origine  controllata  "Castel  del  Monte",  deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Castel  del  Monte"  e'  vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione  ivi  compresi gli aggettivi "superiore,
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
  E'  tuttavia  consentito  l'uso   di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche   e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  frazioni, aree, zone e
localita' comprese nella zona delimitata  nel  precedente  art.  3  e
dalle  quali  effettivamente  provengono  le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.
  Nella designazione dei vini a denominazione di origine  controllata
"Castel  del  Monte"  puo'  essere  utilizzata  la menzione "vigna" a
condizione che  sia  seguita  dal  corrispondente  toponimo,  che  la
relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nell'albo  dei
vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino  avvengano  in
recipienti  separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga
riportata sia nella denuncia delle uve,  sia  nei  registri  che  nei
documenti di accompagnamento.