Il Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Friuli Grave"  ha  espresso  parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale,   il  disciplinare  di  produzione  nel  testo  di  cui
appresso.
  Le  eventuali    istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta  di  modifica  dovranno  essere inviate dagli interessati al
Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali-Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
      della denominazione di origine controllata "Friuli Grave"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Friuli Grave" e' riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.