Art. 2. La denominazione di origine controllata "Friuli Grave" seguita dalla specificazione "bianco" e' riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione, escluse le varieta' aromatiche. La denominazione di origine controllata "Friuli Grave" seguita dalla specificazione "rosso" e' riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varieta' aromatiche. La denominazione di origine controllata "Friuli Grave" seguita dalla specificazione "rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varieta' aromatiche. La denominazione di origine controllata "Friuli Grave" seguita dalla specificazione "novello" e' riservata al vino ottenuto con uve, mosti o vini delle varieta' a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Friuli Grave" con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno: Chardonnay; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling (da Riesling renano); Sauvignon; Trocai friulano; Traminer aromatico; Verduzzo friulano; Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon); Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Pinot nero; Refosco dal peduncolo rosso, e riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni. Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon. E' consentita, nella misura massima del volume del 10%, la correzione dei mosti atti a produrre i vini di cui all'art. 2, con altri mosti ottenuti da uve di corrispondente colore provenienti dai vigneti iscritti all'albo per ognuna delle specificazioni previste.