Art. 2.
  La denominazione di  origine  controllata  "Friuli  Grave"  seguita
dalla specificazione "bianco" e' riservata al vino ottenuto dalle uve
a  bacca  bianca  previste dal disciplinare di produzione, escluse le
varieta' aromatiche.
  La denominazione di  origine  controllata  "Friuli  Grave"  seguita
dalla  specificazione "rosso" e' riservata al vino ottenuto dalle uve
a bacca rossa previste dal disciplinare  di  produzione,  escluse  le
varieta' aromatiche.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli Grave" seguita
dalla specificazione "rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve
a bacca rossa previste dal disciplinare  di  produzione,  escluse  le
varieta' aromatiche.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli Grave" seguita
dalla specificazione "novello" e' riservata al vino ottenuto con uve,
mosti o vini delle varieta' a bacca rossa previste  dal  disciplinare
di produzione.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli  Grave" con la
specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
   Chardonnay;
   Pinot bianco;
   Pinot grigio;
   Riesling (da Riesling renano);
   Sauvignon;
   Trocai friulano;
   Traminer aromatico;
   Verduzzo friulano;
   Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
   Cabernet franc;
   Cabernet Sauvignon;
   Merlot;
   Pinot nero;
   Refosco dal peduncolo rosso, e riservata ai vini provenienti dalle
uve dei corrispondenti vitigni.
  Nella produzione del vino a denominazione  di  origine  controllata
"Friuli   Grave"   Cabernet   possono  concorrere,  congiuntamente  o
disgiuntamente,  le  uve  dei  vitigni  Cabernet  franc  e   Cabernet
Sauvignon.
  E'  consentita,  nella  misura  massima  del  volume  del  10%,  la
correzione dei mosti atti a produrre i vini di cui  all'art.  2,  con
altri  mosti ottenuti da uve di corrispondente colore provenienti dai
vigneti iscritti all'albo per ognuna delle specificazioni previste.