Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti,
e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previsti dal presente
disciplinare di produzione,  debbano  essere  effettuate  all'interno
della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
  Tuttavia,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e vinificazione, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate
nell'ambito:
   dell'intero territorio delle province di Pordenone e Udine;
   nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffole, Mansue',
Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di  Treviso;
   nei  comuni  di  Portogruaro,  Pramaggiore  ed  Annone  Veneto  in
provincia di Venezia;
   nel comune di Cormons in provincia di Gorizia.
  Le   operazioni   di   spumantizzazione  devono  essere  effettuate
unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
  Le uve destinate alla vinificazione devono  assicurare  ai  vini  a
denominazione   di  origine  controllata  "Friuli  Grave"  un  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del  9,5%  per  il   Tocai
friulano,  10,5%  per il Tocai friulano "superiore"; 10% per tutte le
altre tipologie; 11% per le tipologie qualificate "superiore".
  La tipologia "rosato" e' ottenuta dalla spremitura soffice e da  un
breve  periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta
tonalita' di colore.
  La varieta' Pinot nero puo' essere  vinificata  in  bianco  per  la
elaborazione del vino spumante.
  La  denominazione di origine controllata "Friuli Grave" puo' essere
utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o  vini
provenienti  dalle  uve  dei vigneti iscritti all'albo delle varieta'
Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero, seguendo  le  norme  previste
per la produzione dei vini spumanti.
  Nelle  tipologie Chardonnay e Pinot bianco "spumante" e' consentita
l'aggiunta di Pinot nero fino ad un massimo del 15% oppure  di  altre
uve  provenienti  dai  vitigni  a  bacca bianca di cui all'art. 2 nel
limite massimo del 10%.
  I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli  Grave"
Chardonnay,  Pinot  bianco, Verduzzo friulano, Rosato, possono essere
elaborati nella tipologia "frizzante"  purche'  l'anidride  carbonica
sia  ottenuta  esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente
chiuso e seguendo le  relative  norme  per  la  produzione  dei  vini
frizzanti.
  Tali  vini  devono  essere immessi al consumo finale con un residuo
zuccherino, espresso in grammi litro:
   tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
   non superiore a 10 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato.
  Nella vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche  enologiche
locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
  I  prodotti  utilizzabili  per  la  correzione dei mosti e dei vini
dovranno provenire esclusivamente  dalle  uve  prodotte  nei  vigneti
iscritti  all'albo della denominazione di origine controllata "Friuli
Grave" ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
  La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al  70%
per  tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70%
sara' considerato vino a denominazione di origine controllata  ed  il
rimanente   5%  non  avra'  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata "Friuli Grave"; qualora la resa uva/vino  superi  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
  Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini a denominazione di
origine controllata "Friuli Grave" e' consentito l'uso di  recipienti
in legno.