Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previsti dal presente disciplinare di produzione, debbano essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito: dell'intero territorio delle province di Pordenone e Udine; nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffole, Mansue', Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso; nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia; nel comune di Cormons in provincia di Gorizia. Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Tocai friulano, 10,5% per il Tocai friulano "superiore"; 10% per tutte le altre tipologie; 11% per le tipologie qualificate "superiore". La tipologia "rosato" e' ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. La varieta' Pinot nero puo' essere vinificata in bianco per la elaborazione del vino spumante. La denominazione di origine controllata "Friuli Grave" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle varieta' Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero, seguendo le norme previste per la produzione dei vini spumanti. Nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco "spumante" e' consentita l'aggiunta di Pinot nero fino ad un massimo del 15% oppure di altre uve provenienti dai vitigni a bacca bianca di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Rosato, possono essere elaborati nella tipologia "frizzante" purche' l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative norme per la produzione dei vini frizzanti. Tali vini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro: tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano; non superiore a 10 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Friuli Grave" ad esclusione del mosto concentrato rettificato. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70% sara' considerato vino a denominazione di origine controllata ed il rimanente 5% non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Friuli Grave"; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" e' consentito l'uso di recipienti in legno.