Art. 6.
  I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli  Grave"
all'atto  dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Bianco:
  colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: gradevole, fine;
  sapore: armonico, vellutato, asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Rosso:
  colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
  profumo: intenso, fine;
  sapore: asciutto, armonico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Novello:
  colore: rubino;
  profumo: fruttato, vinoso;
  sapore: sapido, caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosato:
  colore: rosato;
  profumo: fine;
  sapore: asciutto, armonico, vivace nel tipo specifico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  E' prevista la tipologia frizzante.
Chardonnay:
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: caratteristico;
  sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  E' prevista la tipologia frizzante.
Pinot bianco:
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: caratteristico;
  sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  E' prevista la tipologia frizzante.
Pinot grigio:
  colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;
  profumo: caratteristico;
  sapore: armonico, secco;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Riesling:
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: leggermente aromatico;
  sapore: secco;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon:
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: caratteristico;
  sapore: fresco, armonico, asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Tocai friulano:
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: gradevole, caratteristico;
  sapore: asciutto, armonico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Traminer aromatico:
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: aromatico, intenso;
  sapore: fine, caratteristico, secco;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Verduzzo friulano:
  colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
  profumo: caratteristico;
  sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie,
vivace nel tipo specifico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  E' prevista la tipologia frizzante.
Cabernet:
  colore:  rosso  rubino  piu' o meno intenso, tendente al granato se
invecchiato;
  profumo: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
  sapore: armonico, asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet franc:
  colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;
  profumo: caratteristico, erbaceo;
  sapore: gradevole, fine asciutto;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabarnet Sauvignon:
  colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
  profumo: gradevole, caratteristico;
  sapore: armonico, asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
  colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
  profumo: gradevole, caratteristico;
  sapore: secco, aromatico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
  colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
  profuno: delicato, caratteristico;
  sapore: asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,  11,5%  per  il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Refosco dal penducolo rosso:
  colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
  profumo: caratteristico;
  sapore: asciutto, di corpo;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Spumante:
  spuma: fine, persistente;
  colore: paglierino piu' o meno intenso;
  profumo: caratteristico;
  sapore: sapido, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille;
  estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  E'  facolta'  del  Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali-Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati  per
l'acidita' totale e per l'estratto secco netto.