Art. 7. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" con le specificazioni di vitigno e di colore bianco e rosso, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "superiore" qualora siano denunciati alla vendemmia come tali e: siano ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le specifiche tipologie dall'art. 5; la produzione massima sia ridotta a 10 tonnellate per ettaro. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" recanti la dizione "superiore" devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo come previsto dall'art. 6. I vini rossi a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" con eslcusione delle tipologie Novello e Rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "riserva" ma senza la dizione "superiore", qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia. Le varieta' iscritte all'albo vigneti della denominazione di origine controllata "Friuli Grave" possono essere rivendicate con le specificazioni delle indicazioni di vitigno e con le specificazioni di colore previste dall'art. 2. La tipologia contraddistinta della menzione "riserva" deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza non superiore a 0.75 litri; sono tuttavia ammesse le bottiglie in vetro del tipo bordolese di capienza non superiore a 5 litri per particolari confezioni celebrative. Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.