Art. 7.
  I vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" con le
specificazioni di vitigno e di colore bianco e rosso, possono portare
in etichetta la qualificazione aggiuntiva "superiore"  qualora  siano
denunciati alla vendemmia come tali e:
   siano  ottenuti  da  uve  che  assicurino  un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  previsto  per  le  specifiche   tipologie
dall'art. 5;
   la produzione massima sia ridotta a 10 tonnellate per ettaro.
  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli Grave"
recanti la dizione "superiore" devono essere immessi al  consumo  con
un   titolo   alcolometrico  volumico  totale  minimo  come  previsto
dall'art. 6.
  I vini rossi a denominazione di origine controllata "Friuli  Grave"
con  eslcusione  delle tipologie Novello e Rosato, possono portare in
etichetta la qualificazione aggiuntiva "riserva" ma senza la  dizione
"superiore",  qualora  siano stati invecchiati per almeno due anni, a
decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
  Le varieta'   iscritte  all'albo  vigneti  della  denominazione  di
origine  controllata "Friuli Grave" possono essere rivendicate con le
specificazioni delle indicazioni di vitigno e con  le  specificazioni
di colore previste dall'art. 2.
  La  tipologia  contraddistinta della menzione "riserva" deve essere
presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza  non
superiore  a  0.75 litri; sono tuttavia ammesse le bottiglie in vetro
del  tipo  bordolese  di  capienza  non  superiore  a  5  litri   per
particolari confezioni celebrative.
  Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 e' vietata l'aggiunta
di    qualsiasi   specificazione   aggiuntiva   diversa   da   quelle
espressamente previste dal presente disciplinare  di  produzione  ivi
compresi  gli  aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato",
"vecchio", e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo  e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  Le   indicazioni   tendenti   a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini similari, sono consentite in
osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.