Art. 2.
 L'avanzo finale di liquidazione di L. 2.416.173, esistente presso la
Banca nazionale del lavoro, e' devoluto allo Stato e versato al fondo
di  cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n.
1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 12 dicembre 1996
                                                p. Il Ministro: Pinza