Art. 2. L'avanzo finale di liquidazione di L. 2.416.173, esistente presso la Banca nazionale del lavoro, e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 1996 p. Il Ministro: Pinza