Art. 2. L'avanzo finale di liquidazione di L. 29.120.460 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla predetta gestione fuori bilancio, e' devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 1996 p. Il Ministro: Pinza