Art. 2.
 L'avanzo finale di liquidazione di  L.  29.120.460  unitamente  agli
interessi  maturati  e  maturandi  alla  data di estinzione del conto
corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed  intestato
alla  predetta  gestione  fuori  bilancio,  e'  devoluto allo Stato e
versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui    comma  2  dell'art.  14
della  legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato.
 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 13 dicembre 1996
                                                p. Il Ministro: Pinza