Art. 2.
 L'avanzo  finale  di  liquidazione  di L. 1.720.793, unitamente agli
interessi maturati e maturandi alla  data  di  estinzione  del  conto
corrente  esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato
alla predetta gestione  fuori  bilancio,  e  devoluto  allo  Stato  e
varsato  sul  conto n. 21029 (ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14
della legge 4 dicembre 1956  n.  1404,  acceso  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato.
 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 13 dicembre 1996
                                                p. Il Ministro: Pinza