Art. 2.
                     Corso di laurea in chimica
 L'accesso  al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
 La durata degli studi del corso di laurea in chimica e'  fissata  in
cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base,
ed  in  successivi  indirizzi  di durata biennale e di contenuti piu'
specifici  sia  sotto  l'aspetto  scientifico,   che   sotto   quello
applicativo, di cui al successivo art. 5 della presente tabella.
 Il  consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di corso in due periodi didattici  (semestri)  della  durata  di
almeno tredici settimane ciascuno.
 L'attivita'  didattica  formativa,  comporta un totale di almeno 200
ore/anno  di  laboratorio  e  di  almeno  320  ore/anno  di  lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari,  corsi monografici,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali  di
accertamento, correzione e discussione di elaborati.
 Parte  dell'attivita'  pratica  potra'  essere  svolta  anche presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente  del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
 Lo studente deve, inoltre, svolgere un lavoro di tesi sperimentale.
 I  contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nell'articolo 5  della  presente
tabella.
 L'attivita'  didattico-formativa  e' di norma organizzata sulla base
di  annualita'  costituite  da  corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinare o integrati.
 Gli   indirizzi  hanno  la  funzione  di  far  approfondire,  in  un
particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.
 Il corso di insegnamento e' di almeno 70 ore, di cui  almeno  20  di
esercitazioni.
 Il corso di laboratorio e' di almeno 90 ore di attivita' didattiche.
 Il  corso  di  insegnamento integrato e' costituito da non piu' di 2
moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti  e  comunque
con un unico esame finale.
 Della  commissione  di  esame  fanno  parte tutti gli insegnanti del
corso integrato.
 Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della  struttura
didattica, puo' accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-
disciplinare in un unico esame.
 Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione
degli  studenti,  si  fara'  ricorso  al  criterio di continuita', di
globalita' e di accorpamento in modo  da  limitare  il  numero  degli
esami convenzionali tra 23 e 27.
 Durante  il  primo  triennio  del corso di laurea lo studente dovra'
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  una  lingua
straniera (di norma inglese) di rilevanza scientifica.
 Le  modalita'  dell'accertamento  saranno  definite dal consiglio di
corso di laurea.
 Il secondo semestre del quinto anno, deve essere  tenuto  libero  da
insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo
pieno  al lavoro di tesi, che puo' anche essere svolto, con l'accordo
del consiglio di corso di laurea, presso  laboratori  di  ricerca  di
enti  pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le modalita'
riportate al quarto comma del presente articolo.