Art. 3.
 La   facolta',   nel  recepire  nel  regolamento  di  Ateneo  e  nel
regolamento didattico l'ordinamento didattico  nazionale,  indichera'
per   ciascuna   area   gli  insegnamenti  attingendoli  dai  settori
scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5 della presente tabella.