Art. 4. All'atto della predisposizione annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determina, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare: definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita', i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 5 della presente tabella; ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche; fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.