Art. 4.
 All'atto  della  predisposizione  annuale  degli studi, il consiglio
della struttura didattica determina, con apposito regolamento, quanto
espressamente previsto dal  comma  2  dell'art.  11  della  legge  n.
341/1990.
 In particolare:
  definisce,  su  proposta del consiglio di corso di laurea, il piano
di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni
degli insegnamenti da attivare;
  stabilisce i corsi ufficiali di  insegnamento  (monodisciplinari  o
integrati)  che  costituiscono  le  singole  annualita',  i  cui nomi
dovranno essere desunti dai settori  scientifico-disciplinari,  e  le
denominazioni   dei   corsi   integrati.   Stabilisce,   inoltre,  le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
  sceglie  le  relative  discipline  rispettando  le  indicazioni dei
settori di cui al successivo art. 5 della presente tabella;
  ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita'  che  vi
afferiscono,  precisando  per  ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
  fissa la frazione  temporale  delle  discipline  afferenti  ad  una
medesima annualita' integrata;
  indica  le  annualita'  di  cui  lo  studente  dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza e  quali  e  quanti  esami  dovra'  avere
superato   al   fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.