IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  1991,  n.  178,  e   in
particolare l'art. 25, comma 7, lettera b);
 Considerato  che  la  vigente  normativa  non  prevede una specifica
autorizzazione  ministeriale  per   l'introduzione   in   Italia   di
medicinali posti regolarmente
 in  vendita  in  Paesi  esteri,  ma  dei  quali  non  e' autorizzata
l'immissione  in  commercio   sul   territorio   nazionale,   purche'
l'introduzione  stessa  avvenga  in conformita' delle disposizioni da
emanare con apposito decreto del  Ministro  della  sanita'  ai  sensi
dell'art.  25, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178;
 Acquisito al riguardo il parere favorevole del  Consiglio  superiore
di   sanita'  il  quale,  peraltro  ha  fatto  voti  affinche'  venga
adeguatamente regolamentato anche l'uso terapeutico di medicinali non
ancora approvati  ma  gia'  sottoposti  ad  avanzata  sperimentazione
clinica sul territorio italiano o in Paesi esteri;
 In attesa di poter regolamentare anche tale problematica la quale e'
tuttora allo studio per le sue particolari complessita';
 Ravvisata  pertanto  l'esigenza  di  stabilire  le  modalita' per la
corretta applicazione del citato art. 25, comma 7,  lettera  b),  del
decreto   legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  limitatamente  ai
medicinali gia' registrati all'estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1. Le disposizioni del  presente  decreto  riguardano  i  medicinali
posti  regolarmente  in  vendita  in  Paesi esteri ma non autorizzati
all'immissione in commercio  sul  territorio  nazionale,  spediti  su
richiesta del medico curante.