Art. 3.
 1. La dogana ove  sono  espletate  le  formalita'  di  importazione,
acquisito  il parere favorevole del Ministero della sanita' - Ufficio
di sanita' marittima, aerea, di confine e di dogana interna, consente
l'importazione  nel  territorio  nazionale   del   quantitativo   del
medicinale  di cui all'art.  2, proveniente da Paese non appartenente
all'Unione  europea.  Se  il  medicinale  proviene  da  altro   Paese
dell'Unione  europea  l'importazione  del    prodotto  nel territorio
nazionale e' consentita previo rilascio di nulla osta  da  parte  del
competente  Ufficio  di  sanita'  marittima,  aerea,  di confine o di
dogana interna.