Art. 5.
 La  massa  premi  della  lotteria  potra'  essere  ripartita in piu'
categorie.
 Il primo permio della prima categoria sara' di lire 2 miliardi.
 Il numero e l'entita' degli  altri  premi  saranno  determinati  dal
Comitato  generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei
biglietti.