Art. 5.
 La massa premi  della  lotteria  potra'  essere  ripartita  in  piu'
categorie.
 Il primo permio della prima categoria sara' di lire 2 miliardi.
 Il  numero  e  l'entita'  degli  altri premi saranno determinati dal
Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita  dei
biglietti.