Art. 3.
 Quando  la scuola si sara' adeguata all'ordinamento didattico di cui
all'allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno  completare
gli  studi  previsti  dal precedente ordinamento del corso di laurea,
compatibilmente con l'ordinamento vigente.
 La scuola, inoltre, e'  tenuta  a  stabilire  le  modalita'  per  la
convalida  di  tutti  gli  esami sostenuti, qualora gli studenti gia'
iscritti optino per il nuovo ordinamento.
  L'opzione potra' essere esercitata fino ad  un  termine  pari  alla
durata legale del nuovo corso di studi.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 25 novembre 1996
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 10