Art. 3. Quando la scuola si sara' adeguata all'ordinamento didattico di cui all'allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea, compatibilmente con l'ordinamento vigente. La scuola, inoltre, e' tenuta a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1996 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 10