Allegato CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA Tabella XII-bis Art. 1. Afferenza e accesso 1. Il corso di laurea in musicologia afferisce alla scuola di paleografia e filologia musicale. 2. L'accesso al corso di laurea e regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Art. 2. Finalita' del corso di laura 1. Il corso di laurea in musicologia ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le competenze culturali necessarie per lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale propria dell'ambito musicologico, come per la ricerca nei settori scientifici dello stesso ambito. Art. 3. Durata e articolazione del corso di laurea 1. Il corso di laurea in musicologia dura quattro anni e comprende ventitre annualita' di insegnamento. 2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi: 1) antico, medievale e rinascimentale; 2) moderno e contemporaneo. Art. 4. Organizzazione degli studi 1. Il consiglio di corso di laurea puo' stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso: determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le modalita' delle eventuali prove scritte e di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno. 2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente puo' essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 5. Affinita' e riconoscimenti 1. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quelli del corso di laurea in musicologia, i consigli degli organi competenti valutano l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in musicologia, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 6. Manifesto degli studi 1. Con norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio della scuola/consiglio di facolta' provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge 341/1990. Art. 7. Curricolo didattico 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni: 1. Letteratura italiana (L1PA); 2. Letteratura latina (L07A); 3. Paleografia latina (M12B); 4-9. Sei discipline a scelta fra quelle dei settori L27A. Storia della musica antica, medievale e rinascimentale; L27B. Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea; L27C. Etnomusicologia. Fra tali discipline sono comprese necessariamente: a) Storia della musica greca e romana; b) Storia della musica medievale e rinascimentale; c) Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo e nel Rinascimento; d) Storia della musica moderna e contemporanea; 10-11. Due discipline a scelta fra quelle dei settori L02A. Storia greca; L02B. Storia romana; M01X. Storia medievale; M02A. Storia moderna; M04X. Storia contemporanea: Fra tali discipline e' compresa necessariamente la Storia medievale. 2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo: A. Indirizzo antico, medievale e rinascimentale: 12. Una disciplina a scelta fra quelle del settore L07A. Letteratura latina medievale e umanistica; 13-15. Tre discipline a scelta fra quelle del settore L27A. Storia della musica antica, medievale e rinascimentale. Tali annualita' sono utilizzabili anche per le opportune iterazioni di insegnamenti del settore gia' seguiti fra quelli istituzionali comuni. B. Indirizzo moderno e contemporaneo: 12.Una disciplina a scelta fra quelle del Settore L11B. Filologia italiana; 13-15. Tre discipline a scelta fra quelle del settore L27B. Musicologia e Storia della musica modenra e contemporanea. Tali annualita' sono utilizzabili anche per le opportune iterazioni di insegnamenti del settore gia' seguiti fra quelli istituzionali comuni. 3. Insegnamenti opzionali: 16-23. Otto annualita' da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea. La scelta e' effettuata fra le discipline comprese nei settori di riferimento elencati all'art. 8, fatta eccezione per due annualita', che possono essere scelte liberamente dallo studente. 4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocoare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definitive dal corso di laurea. Art. 8. Settori disciplinari di riferimento Sono settori disciplinari di riferimento quelli di seguito elencati: L02A Storia greca L02B Storia romana L06C Lingua e letteratura greca L06D Civilta' bizantina L07A Lingua e letteratura latina L07B Letteratura latina, medievale e umanistica L10A Filologia romanza L11B Filologia italiana L12A Letteratura italiana L12B Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale L16A Lingua e letteratura francese L18A Lingua e letteratura inglese L19A Lingua e letteratura tedesca L20A Filologia germanica L25A Storia dell'arte medievale L25B Storia dell'arte moderna L25C Storia dell'arte contemporanea L26A Discipline dello spettacolo L26B Cinema e fotografia L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea L27C Etnomusicologia M01X Storia medievale M02A Storia moderna M03B Storia del Cristianesimo e delle chiese M03C Storia del Cristianesimo antico e medievale M04X Storia contemporanea M06A Geografia M07D Estetica M08A Storia della filosofia M08C Storia della filosogia medievale M09A Pedagogia generale M10A Psicologia generale M12A Archivistico M12B Paleografia M13X Bibliografia e biblioteconomia. Art. 9. Norme transitorie 1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla scuola, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento. 2. La scuola e' tenuta a stabilire le modalita' per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potra' essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione. p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni