(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato B
SCHEMA  NEGOZIALE  DEL  CONTRATTO  UNIFORME  A  TERMINE  DEL   FUTURE
   QUINQUENNALE  CON CEDOLA 6% RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO
   ITALIANO,  NEGOZIATO  NEL   MERCATO   DISCIPLINATO   CON   DECRETO
   MINISTERIALE DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994
        (modificato dal Comitato di gestione il 13 marzo 1997
       ed approvato dal Ministro del tesoro il 25 marzo 1997)
  Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  15  del  decreto del
Ministro  del  tesoro  24  febbraio  1994  disciplinante  il  mercato
telematico  dei  titoli  di Stato e dei relativi contratti uniformi a
termine  e  della  sottoscrizione  degli  atti   necessari   per   la
partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema
negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi
al  mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia
di cui alla legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  in  ordine  ai  contratti
futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico
di negoziazione (di seguito denominato:  il Sistema).
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
   a)    "applicazione":   l'accettazione   della   "proposta",   con
l'indicazione della quantita'  di  "titoli  nozionali"  accettati  in
acquisto   o   in   vendita,   trasmessa  attraverso  il  sistema  ed
immediatamente da questo elaborata; l'applicazione  contiene  inoltre
la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;
   b)  "disposizioni  sulla  Cassa  di  compensazione e garanzia": le
disposizioni emanate d'intesa  dalla  Commissione  nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa  e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
   c) "giorno di liquidazione": il decimo giorno  di  calendario  del
"mese  di  consegna",  o  giorno  lavorativo  successivo, se festivo,
coincidente con il quarto  giorno  lavorativo  successivo  all'ultimo
giorno di contrattazione";
   d)  "margini  di variazione": le somme di denaro da calcolare, per
ogni  giornata  lavorativa  del  Mercato,  sulla  base   dell'importo
nominale  del  titolo  nozionale  e  delle  differenze percentuali di
prezzo indicate nell'art. 5;
   e) "mese di consegna": il mese, indicato  unitamente  all'anno  in
apposita  pagina  descrittiva  del  prodotto  finanziario e precisato
nella "proposta" e nell'"applicazione", nel  quale  deve  aver  luogo
l'esecuzione  finale  del  contratto,  in   conformita' alle scadenze
contrattuali stabilite dal Comitato di gestione  con  riferimento  ai
mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;
   f)  "prezzo  di chiusura": il valore del titolo nozionale riferito
proporzionalmente a  cento  lire  di  valore  nominale,  giornalmente
accertato  dopo  il  termine di ogni sessione di contrattazione dalla
Cassa di compensazione e garanzia secondo  i  criteri  stabiliti  nel
proprio regolamento;
   g)    "il   prezzo   di   negoziazione":   il   prezzo,   riferito
proporzionalmente a cento lire di  capitale  nominale,  al  quale  il
singolo  contratto e' concluso attraverso l'incontro della "proposta"
con l'"applicazione";
   h) "il prezzo di regolamento alla consegna": il valore del  titolo
nozionale,   riferito   proporzionalmente  a  cento  lire  di  valore
nominale, accertato dal Comitato di gestione al termine  dell'"ultimo
giorno  di  contrattazione"  del  contratto,  sulla  base della media
ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per
un ammontare complessivo, negli ultimi 15 minuti  di  contrattazione,
non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media
ponderata  dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso
periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;
   i)  "proposta":  l'offerta  di  acquisto  o  di  vendita   esposta
attraverso   il  circuito  telematico  dai  soggetti  abilitati,  con
l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantita' di titoli
nozionali e del prezzo offerti:  "il  prezzo  offerto  puo'    essere
modificato,  prima  dell'incontro con un'applicazione, con variazioni
minime pari a lire  0,01",  all'atto  di  immissione  della  proposta
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
   l)  "Regolamento  della  Cassa  di  compensazione  e garanzia": il
regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla
Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle "disposizioni sulla Cassa  di
compensazione e garanzia";
   m)  "titolo nozionale": una quantita' di buoni del Tesoro italiano
pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso  d'interesse
nominale annuo lordo del 6% e cedola semestrale, sul valore del quale
"titolo"  e'  stabilito  l'importo  dovuto per i valori mobiliari, di
pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6
e 7;
   n)   "ultimo   giorno   di   contrattazione":   la   sessione   di
contrattazione  dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati
nel Mercato contratti che  debbono  essere  interamente  eseguiti  il
quarto giorno lavorativo successivo.
  2.  Le  definizioni  di  cui  al  comma 1 costituiscono, per quanto
occorra, elementi integrativi della parte  dispositiva  del  presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
  1.  La  conclusione  del contratto avviene attraverso l'impiego dei
terminali di cui ogni  operatore  e'  tenuto  a  dotarsi  e  mediante
l'incontro,  secondo le modalita'  stabilite per il funzionamento del
sistema, di una "proposta" e di un "ordine".
  2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui  il  Sistema
visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
  1.  Il  contratto  ha per oggetto la compravendita a termine di una
quantita'  concordata di "titoli nozionali",  alle  condizioni  della
"proposta"  e dell'"applicazione" soddisfatto dal Sistema, nonche' le
obbligazioni di cui al comma 2.
  2. Le parti  contraenti  rimangono  reciprocamente  impegnate  alla
corresponsione dei "margini di variazione" "e dei margini aggiuntivi"
di  cui  all'art.  5,  che  sono  a  carico  del venditore in caso di
differenza positiva  (aumento  dei  corsi)  o,  rispettivamente,  del
compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).
                               Art. 4.
                       Prezzo di negoziazione
  1.  Il  prezzo  indicato  nella "proposta" e nell'"applicazione" si
intende espresso in lire italiane ed e'  riferito  a  cento  lire  di
valore nominale del "titolo nozionale".
                               Art. 5.
                        Margini di variazione
  1.  I "margini di variazione" che le parti contraenti sono tenute a
corrispondere  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  "ed   i   margini
aggiuntivi,  ove  richiesti"  sono  determinati  sulla base di quanto
previsto  dalle  disposizioni  e  dal  Regolamento  della  Cassa   di
compensazione e garanzia.
  2. L'obbligazione relativa ai "margini" di cui all'art. 3, comma 2,
rientra  nelle  posizioni  contrattuali assunte dai soggetti indicati
negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.
                               Art. 6.
                      Esecuzione del contratto
  1. Il contratto comporta un'esecuzione  giornaliera,  relativamente
ai "margini di variazione", "un'esecuzione eventuale relativamente ai
margini  aggiuntivi  che venissero richiesti" ed un'esecuzione finale
per  quanto  riguarda  il  trasferimento  dei  titoli  e   del   loro
corrispettivo,   salvi  gli  effetti  della  compensazione  derivante
dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.
  2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, "del  decreto  ministeriale  del
Tesoro  24 febbraio 1994", l'esecuzione finale del contratto avviene,
con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia,  presso  la
Stanza  di  compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalita'
da questa stabilite. Le parti contraenti restano  impegnate,  qualora
non  aderiscano  o  non  possano  aderire direttamente alla Stanza di
compensazione, a stipulare i necessari accordi con un  aderente  alla
Stanza  medesima,  che  sia  operatore  del  mercato, per la puntuale
esecuzione del contratto per il tramite di questi.
  3. Le posizioni relative ai  contratti  disciplinati  dal  presente
atto  sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della
Stanza di  compensazione  il  secondo  giorno  lavorativo  successivo
all'"ultimo giorno di contrattazione".
                               Art. 7.
        Facolta' di scelta in ordine ai titoli da trasferire
  1.  Il  venditore  ha la facolta' di scegliere, per ciascun "titolo
nozionale", la specie di buoni del  Tesoro  da  trasferire  entro  un
paniere  costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso
nominale fisso,  con  cedole  semestrali,  rimborsabili  in  un'unica
soluzione   alla   scadenza,   con   vita   residua,  al  "giorno  di
liquidazione", compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque  anni  e
facenti  parte  di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non
inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci  giorni  lavorativi
prima del "giorno di liquidazione".
  2.   La  dichiarazione  di  scelta  e'  comunicata  alla  Cassa  di
compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro  tre  ore  dalla
chiusura  dell'"ultimo  giorno di contrattazione". Nel caso in cui la
dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro   detto  termine,  la
scelta  e'  effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi
provvede  entro  la  stessa  giornata,   dandone   comunicazione   al
venditore.
  3.  La  Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno
lavorativo successivo all'"ultimo giorno di contrattazione",  a  dare
notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno.
  4.  Il  Comitato  di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti
nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.
                               Art. 8.
                Corrispettivo dei titoli da ricevere
  1. La  Cassa  di  compensazione  e  garanzia  comunica  alle  parti
acquirenti  "entro il termine di cui all'art. 7 comma 3" l'importo da
versare il "giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione.
  2. L'importo di cui al comma 1 (importo  dovuto:  ID)  e'  pari  al
"Prezzo  di regolamento alla consegna" (PRC), rettificato dal Fattore
di conversione (FC) dal "titolo nozionale" a ciascuna specie di buoni
del Tesoro che saranno  effettivamente  trasferiti,  aumentato  degli
interessi  netti  maturati  (IMnet),  al "giorno di liquidazione", su
detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante  del
presente contratto.
  3.   Rimangono  definitivamente  acquisiti  a  favore  della  parte
venditrice gli interessi da  questa  percepiti  successivamente  alla
conclusione del contratto e fino al "giorno di liquidazione" riguardo
ai  titoli  che  effettivamente  formeranno  oggetto di trasferimento
attraverso la stanza di compensazione.
                               Art. 9.
                 Sistema di compensazione e garanzia
  1. Il Sistema,  contestualmente  alla  conclusione  del  contratto,
comunica  per  conto  dei  contraenti  alla  Cassa di compensazione e
garanzia, per mezzo  del  circuito  telematico,  le  controparti,  la
posizione  acquirente  o  venditrice  da esse assunta, l'oggetto e le
condizioni contrattuali.
  2. La Cassa di compensazione e  garanzia,  attraverso  il  circuito
telematico,  conferma  l'operazione  al  venditore  e all'acquirente,
assumendo con cio' nei confronti di ciascuno  di  essi  la  posizione
contrattuale  della  rispettiva  controparte,  salvo  quanto previsto
nell'art. 10.
  3.  Per  effetto  dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di
adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente  rimangono  vincolati
verso   la  Cassa  medesima,  senza  che  siano  necessari  ulteriori
adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e  sono  in  ogni
caso  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte.  Tuttavia i
contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre  alla
Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui
possa  discendere  l'invalidita'  o  l'inefficacia  dello stesso, ne'
quelle fondate su altri rapporti  intrattenuti  con  la  controparte.
Ogni  eccezione  o contestazione al riguardo puo' essere fatta valere
esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.
                              Art. 10.
              Contratti conclusi da aderenti alla Cassa
           di compensazione e garanzia in forma indiretta
  1. Le clausole contenute nel presente  articolo  si  applicano,  in
deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti
conclusi  nel  Mercato  quando uno o entrambi i contraenti aderiscano
indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.
  2.  Nei  casi  indicati  nel  comma  1  il  sistema   effettua   le
comunicazioni  di  cui  all'art.  9,  comma 1, anche a coloro che nei
confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento  della  Cassa
di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale.
  3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra
i  soggetti  di  cui  al  comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui
all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche  per  conto  degli
aderenti generali interessati.
  4.  La  Cassa  di  compensazione  e garanzia da' la conferma di cui
all'art. 9,  comma  2,  anche  agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la    comunicazione    all'operatore   che   aderisce
indirettamente alla Cassa compiuta per conto  dell'aderente  generale
al quale e' collegato.
  5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei
confronti    dell'aderente    generale   interessato   la   posizione
contrattuale gia' propria della controparte originaria  dell'aderente
indiretto  che  e' collegato a detto aderente generale e quest'ultimo
assume nei confronti dell'aderente indiretto  ad  esso  collegato  la
medesima  posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione
e garanzia nei propri confronti.
  6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto  stabilito  nel
comma   5,  sono  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3
dell'art. 9.
                            Art. 10-bis.
               Contratti conclusi in regime di give up
  1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga  o  ad
integrazione  di  quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti
conclusi nel Mercato nei casi in cui  uno  o  entrambi  i  contraenti
operino applicando la procedura di "give up".
  2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal
Sistema  anche  a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano
nella qualita' di Compensatore in "give-up",  fermo  quanto  previsto
nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
  3.  Le  comunicazioni  alla  cassa effettuate ai sensi dell'art. 9,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i
in "give-up"  interessato/i.
  4. La Cassa di compensazione e garanzia  da'  la  conferma  di  cui
all'art.  9,  comma  2,  al/ai  Compensatore/i  in  "give-up" ed alla
controparte del/i Negoziatore/i in "give-up", qualora non operi nella
stessa qualita', nonche' al suo aderente  generale  ove  si  applichi
l'art.  10.
  5.  Per  effetto  della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume
nei  confronti  del/i  Compensatore/i  in  "give-up"   la   posizione
contrattuale  gia'  propria  della controparte del/i Negoziatore/i in
"give-up" che e'/sono ad esso/i collegato/i, fermo  quanto  previsto,
per  detta controparte che non abbia operato in "give-up",  dall'art.
9, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 10, comma 5.
  6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto  stabilito  nel
comma  5,  sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto
salvo nei confronti del Compensatore  in  "give-up"  quanto  previsto
nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.
                              Art. 11.
                Risoluzione per eccessiva onerosita'
  1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso
il  sistema  rientrano  tra  quelli  per  i  quali  non e' ammessa la
risoluzione per eccessiva onerosita', essendo ogni sopravvenuto onere
proprio della natura del contratto e della sua alea normale.
                              Art. 12.
                 Legge applicabile e Foro competente
  1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso
il  Sistema  sono  interamente  regolati  dalla  legge  italiana,  in
particolare  - e senza con cio' nulla escludere - per quanto riguarda
la forma ed i requisiti di validita', le obbligazioni che ne derivano
e la loro esecuzione.
  2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma  1
e' competente il Foro di Roma.
                             ----------
                                                             Allegato
  Formula per la determinazione dell'importo dovuto (ID)
                  ID =(PRC x FC2.000.000) + IMnet
  Formula per la determinazione del Fattore di conversione (FC)
        1        C    C           1     100         180 - z + 1
FC = _______ x ( _ + ____ x ( 1 - _ ) + ___ ) - C x ___________
     y/182,5     2   0,06         m      m              360
      (1,03)                 (1,03)    (1,03)
dove:
  FC = fattore di conversione relativo a 1 lire di capitale nominale,
arrotondato alla sesta cifra decimale;
  C    = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale
nominale, del titolo da trasferire;
  y    = numero dei giorni - calcolato  in  base  all'anno  solare  -
compresi  tra  il  "giorno di liquidazione" (incluso) ed il giorno di
messa in pagamento della cedola in  corso  di  maturazione  (escluso)
relativa al titolo da trasferire;
  m    = numero delle cedole semestrali residue, dopo il pagamento di
quella in corso di maturazione, del titolo da trasferire;
  z  = numero dei giorni - calcolato in base ad un anno di 360 giorni
- intercorrenti tra il  "giorno  di  liquidazione"  (incluso)  ed  il
giorno  di  messa  in  pagamento della cedola in corso di maturazione
(escluso) al titolo da trasferire.
  Formula per il calcolo degli interessi netti maturati (IMnet)
                                             z + 1
   IMnet = 2.000.000 x C x 1 (1 - 0,1250) x  _____
                                              360
dove:
  C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100  lire  di  capitale
nominale del titolo da trasferire;
  z  = numero dei giorni - calcolato in base ad un anno di 360 giorni
-  intercorrenti  tra  la  data  iniziale di computo (inclusa) per la
cedola in  corso  di  maturazione  ed  il  "giorno  di  liquidazione"
(escluso).
  La  cifra 0,1250 rappresenta l'aliquota della ritenuta fiscale alla
fonte (12,50%). Qualora l'aliquota fosse modificata detta cifra sara'
variata corrispondentemente. Attualmente detta aliquota e' pari a 0.