(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO C
SCHEMA  NEGOZIALE  DEL  CONTRATTO  UNIFORME  A  TERMINE  DEL   FUTURE
   DECENNALE  CON  CEDOLA  6%  RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO
   ITALIANO,  NEGOZIATO  NEL   MERCATO   DISCIPLINATO   CON   DECRETO
   MINISTERIALE TESORO 24 FEBBRAIO 1994
       (predisposto dal Comitato di gestione il 13 marzo 1997
       ed approvato dal Ministro del Tesoro il 25 marzo 1997)
  Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  15,  del decreto del
Ministro  del  Tesoro  24  febbraio  1994  disciplinante  il  mercato
telematico  dei  titoli  di Stato e dei relativi contratti uniformi a
termine  e  della  sottoscrizione  degli  atti   necessari   per   la
partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema
negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi
al  mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia
di cui alla legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  in  ordine  ai  contratti
futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico
di negoziazione (di seguito denominato:  il Sistema).
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
   a)    "applicazione":   l'accettazione   della   "proposta",   con
l'indicazione della quantita'  di  "titoli  nozionali"  accettati  in
acquisto   o   in   vendita,   trasmessa  attraverso  il  sistema  ed
immediatamente da questo elaborata; l'applicazione  contiene  inoltre
la specificazione di operare in proprio o per conto terzi:
   b)  "disposizioni  sulla  Cassa  di  compensazione e garanzia": le
disposizioni emanate d'intesa  dalla  Commissione  nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa  e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
   c) "giorno di liquidazione": il decimo giorno  di  calendario  del
"mese  di  consegna",  o  giorno  lavorativo  successivo, se festivo,
coincidente con il quarto giorno  lavorativo  successivo  all'"ultimo
giorno di contrattazione";
   d)  "margini  di variazione": le somme di denaro da calcolare, per
ogni  giornata  lavorativa  del  Mercato,  sulla  base   dell'importo
nominale  del  titolo  nozionale  e  delle  differenze percentuali di
prezzo indicate nell'art. 5;
   e) "mese di consegna": il mese, indicato  unitamente  all'anno  in
apposita  pagina  descrittiva  del  prodotto  finanziario e precisato
nella "proposta" e nell'"applicazione", nel  quale  deve  aver  luogo
l'esecuzione  finale  del  contratto,  in  conformita'  alle scadenze
contrattuali stabilite dal Comitato di gestione  con  riferimento  ai
mesi Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre;
   f)  "prezzo  di chiusura": il valore del titolo nozionale riferito
proporzionalmente a  cento  lire  di  valore  nominale,  giornalmente
accertato  dopo  il  termine di ogni sessione di contrattazione dalla
Cassa di compensazione e garanzia secondo  i  criteri  stabiliti  nel
proprio regolamento;
   g)    "il   prezzo   di   negoziazione":   il   prezzo,   riferito
proporzionalmente a cento lire di  capitale  nominale,  al  quale  il
singolo  contratto e' concluso attraverso l'incontro della "proposta"
con l'"applicazione";
   h) "il prezzo di regolamento alla consegna": il valore del  titolo
nozionale,   riferito   proporzionalmente  a  cento  lire  di  valore
nominale, accertato dal Comitato di gestione al termine  dell'"ultimo
giorno  di  contrattazione"  del  contratto,  sulla  base della media
ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per
un ammontare complessivo, negli ultimi 15 minuti  di  contrattazione,
non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media
ponderata  dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso
periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;
   i)  "proposta":  l'offerta  di  acquisto  o  di  vendita   esposta
attraverso   il  circuito  telematico  dai  soggetti  abilitati,  con
l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantita' di titoli
nozionali e del  prezzo  offerti:  "il  prezzo  offerto  puo'  essere
modificato,  prima  dell'incontro con un'applicazione, con variazioni
minime pari a lire  0,01",  all'atto  di  immissione  della  proposta
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
   l)  "Regolamento  della  Cassa  di  compensazione  e garanzia": il
regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla
Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle "disposizioni sulla Cassa  di
compensazione e garanzia";
   m)  "titolo nozionale": una quantita' di buoni del Tesoro italiano
pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso  d'interesse
nominale annuo lordo del 6% e cedola semestrale, sul valore del quale
"titolo"  e'  stabilito  l'importo  dovuto per i valori mobiliari, di
pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6
e 7;
   n)   "ultimo   giorno   di   contrattazione":   la   sessione   di
contrattazione  dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati
nel Mercato contratti che  debbono  essere  interamente  eseguiti  il
quarto giorno lavorativo successivo.
  2.  Le  definizioni  di  cui  al  comma 1 costituiscono, per quanto
occorra, elementi integrativi della parte  dispositiva  del  presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
  1.  La  conclusione  del contratto avviene attraverso l'impiego dei
terminali di cui ogni  operatore  e'  tenuto  a  dotarsi  e  mediante
l'incontro,  secondo  le modalita' stabilite per il funzionamento del
Sistema, di una "proposta" e di un "ordine".
  2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui  il  Sistema
visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
  1.  Il  contratto  ha per oggetto la compravendita a termine di una
quantita' concordata di "titoli  nozionali",  alle  condizioni  della
"proposta"  e dell'"applicazione" soddisfatto dal Sistema, nonche' le
obbligazioni di cui al comma 2.
  2. Le parti  contraenti  rimangono  reciprocamente  impegnate  alla
corresponsione dei "margini di variazione" "e dei margini aggiuntivi"
di  cui  all'art.  5,  che  sono  a  carico  del venditore in caso di
differenza positiva  (aumento  dei  corsi)  o,  rispettivamente,  del
compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).
                               Art. 4.
                       Prezzo di negoziazione
  1.  Il  prezzo  indicato  nella "proposta" e nell'"applicazione" si
intende espresso in lire italiane ed e'  riferito  a  cento  lire  di
valore nominale del "titolo nozionale".
                               Art. 5.
                        Margini di variazione
  1.  I "margini di variazione" che le parti contraenti sono tenute a
corrispondere  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  "ed   i   margini
aggiuntivi,  ove  richiesti"  sono  determinati  sulla base di quanto
previsto  dalle  disposizioni  e  dal  Regolamento  della  Cassa   di
compensazione e garanzia.
  2. L'obbligazione relativa ai "margini" di cui all'art. 3, comma 2,
rientra  nelle  posizioni  contrattuali assunte dai soggetti indicati
negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.
                               Art. 6.
                      Esecuzione del contratto
  1. Il contratto comporta un'esecuzione  giornaliera,  relativamente
ai "margini di variazione", "un'esecuzione eventuale relativamente ai
margini  aggiuntivi  che venissero richiesti" ed un'esecuzione finale
per  quanto  riguarda  il  trasferimento  dei  titoli  e   del   loro
corrispettivo,   salvi  gli  effetti  della  compensazione  derivante
dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.
  2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, "del decreto ministeriale Tesoro
24 febbraio 1994", l'esecuzione finale  del  contratto  avviene,  con
l'intervento  della  Cassa  di  compensazione  e  garanzia, presso la
Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo  le  modalita'
da  questa  stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora
non aderiscano o non possano  aderire  direttamente  alla  Stanza  di
compensazione,  a  stipulare i necessari accordi con un aderente alla
Stanza medesima, che sia  operatore  del  Mercato,  per  la  puntuale
esecuzione del contratto per il tramite di questi.
  3.  Le  posizioni  relative  ai contratti disciplinati dal presente
atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera  della
Stanza  di  compensazione  il  secondo  giorno  lavorativo successivo
all'"ultimo giorno di contrattazione".
                               Art. 7.
        Facolta' di scelta in ordine ai titoli da trasferire
  1.  Il  venditore  ha la facolta' di scegliere, per ciascun "titolo
nozionale", la specie di buoni del  Tesoro  da  trasferire  entro  un
paniere  costituito  da  buoni  del  Tesoro italiano a tasso nominale
fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla
scadenza, con vita residua, al "giorno di liquidazione" compresa  tra
gli  otto  ed i dieci anni e facenti parte di una emissione che abbia
raggiunto un ammontare non  inferiore  a  tremila  miliardi  di  lire
almeno dieci giorni lavorativi prima del "giorno di liquidazione".
  2.   La  dichiarazione  di  scelta  e'  comunicata  alla  Cassa  di
compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro  tre  ore  dalla
chiusura  dell'"ultimo  giorno di contrattazione". Nel caso in cui la
dichiarazione di scelta non sia pervenuta  entro  detto  termine,  la
scelta  e'  effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi
provvede  entro  la  stessa  giornata,   dandone   comunicazione   al
venditore.
  La  Cassa  di  compensazione  e  garanzia provvede, entro il giorno
lavorativo successivo all'"ultimo giorno di contrattazione",  a  dare
notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno.
  4.  Il  Comitato  di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti
nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.
                               Art. 8.
                Corrispettivo dei titoli da ricevere
  1. La  Cassa  di  compensazione  e  garanzia  comunica  alle  parti
acquirenti "entro il termine di cui all'art. 7, comma 3" l'importo da
versare il "giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione.
  2.  L'importo  di  cui  al  comma 1 (importo dovuto: ID) e' pari al
"Prezzo di regolamento alla consegna" (PRC), rettificato dal  Fattore
di conversione (FC) dal "titolo nozionale" a ciascuna specie di buoni
del  Tesoro  che  saranno  effettivamente trasferiti, aumentato degli
interessi netti maturati (IMnet), al  "giorno  di  liquidazione",  su
detti  titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del
presente contratto.
  3.  Rimangono  definitivamente  acquisiti  a  favore  della   parte
venditrice  gli  interessi  da  questa percepiti successivamente alla
conclusione del contratto e fino al "giorno di liquidazione" riguardo
ai titoli che  effettivamente  formeranno  oggetto  di  trasferimento
attraverso la Stanza di compensazione.
                               Art. 9.
                 Sistema di compensazione e garanzia
  1.  Il  Sistema,  contestualmente  alla  conclusione del contratto,
comunica per conto dei  contraenti  alla  Cassa  di  compensazione  e
garanzia,  per  mezzo  del  circuito  telematico,  le controparti, la
posizione acquirente o venditrice da esse  assunta,  l'oggetto  e  le
condizioni contrattuali.
  2.  La  Cassa  di  compensazione e garanzia, attraverso il circuito
telematico, conferma  l'operazione  al  venditore  e  all'acquirente,
assumendo  con  cio'  nei  confronti di ciascuno di essi la posizione
contrattuale della  rispettiva  controparte,  salvo  quanto  previsto
nell'art. 10.
  3.  Per  effetto  dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di
adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente  rimangono  vincolati
verso   la  Cassa  medesima,  senza  che  siano  necessari  ulteriori
adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e  sono  in  ogni
caso  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte.  Tuttavia i
contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre  alla
Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui
possa  discendere  l'invalidita'  o  l'inefficacia  dello stesso, ne'
quelle fondate su altri rapporti  intrattenuti  con  la  controparte.
Ogni  eccezione  o contestazione al riguardo puo' essere fatta valere
esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.
                              Art. 10.
     Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione
                    e garanzia in forma indiretta
  1. Le clausole contenute nel presente  articolo  si  applicano,  in
deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti
conclusi  nel  Mercato  quando uno o entrambi i contraenti aderiscano
indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.
  2.  Nei  casi  indicati  nel  comma  1  il  Sistema   effettua   le
comunicazioni  di  cui  all'art.  9,  comma 1, anche a coloro che nei
confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento  della  Cassa
di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale.
  3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra
i  soggetti  di  cui  al  comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui
all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche  per  conto  degli
aderenti generali interessati.
  4.  La  Cassa  di  compensazione  e garanzia da' la conferma di cui
all'art. 9,  comma  2,  anche  agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la    comunicazione    all'operatore   che   aderisce
indirettamente alla Cassa compiuta per conto  dell'aderente  generale
al quale e' collegato.
  5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei
confronti    dell'aderente    generale   interessato   la   posizione
contrattuale gia' propria della controparte originaria  dell'aderente
indiretto  che  e' collegato a detto aderente generale e quest'ultimo
assume nei confronti dell'aderente indiretto  ad  esso  collegato  la
medesima  posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione
e garanzia nei propri confronti.
  6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto  stabilito  nel
comma   5,  sono  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3
dell'art. 9.
                            Art. 10-bis.
               Contratti conclusi in regime di give up
  1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga  o  ad
integrazione  di  quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti
conclusi nel Mercato nei casi in cui  uno  o  entrambi  i  contraenti
operino applicando la procedura di "give up".
  2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal
Sistema  anche  a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano
nella qualita' di Compensatore in "give-up",  fermo  quanto  previsto
nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
  3.  Le  comunicazioni  alla  Cassa effettuate ai sensi dell'art. 9,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i
in "give-up" interessato/i.
  4. La Cassa di compensazione e garanzia  da'  la  conferma  di  cui
all'art.  9,  comma  2,  al/ai  Compensatore/i  in  "give-up" ed alla
controparte del/i Negoziatore/i in "give-up", qualora non operi nella
stessa qualita', nonche' al suo aderente  generale  ove  si  applichi
l'art.  10.
  5.  Per  effetto  della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume
nei  confronti  del/i  Compensatore/i  in  "give  up"  la   posizione
contrattuale  gia'  propria  della controparte del/i Negoziatore/i in
"give up" che e'/sono ad esso/i collegato/i, fermo  quanto  previsto,
per  detta  controparte che non abbia operato in "give up", dall'art.
9, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 10 comma 5.
  6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto  stabilito  nel
comma  5,  sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto
salvo nei confronti del Compensatore in  "give  up"  quanto  previsto
nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.
                              Art. 11.
                Risoluzione per eccessiva onerosita'
  1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso
il  sistema  rientrano  tra  quelli  per  i  quali  non e' ammessa la
risoluzione per eccessiva onerosita', essendo ogni sopravvenuto onere
proprio della natura del contratto e della sua alea normale.
                              Art. 12.
                 Legge applicabile e Foro competente
  1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso
il  Sistema  sono  interamente  regolati  dalla  legge  italiana,  in
particolare  - e senza con cio' nulla escludere - per quanto riguarda
la forma ed i requisiti di validita', le obbligazioni che ne derivano
e la loro esecuzione.
  2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma  1
e' competente il Foro di Roma.