IL MINISTRO DEL TESORO
 Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,   (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del  Tesoro,  con  l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
 Visto  l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
 Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
 Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;
 Visto il proprio decreto in data 10 marzo  1997,  con  il  quale  e'
stata  disposta  l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette  anni,  con
godimento 1 marzo 1997;
 Ritenuto   opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
 Visto il proprio decreto del  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30  marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore  con
godimento  1 marzo 1997, della durata di sette anni, fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  8.000  miliardi,  di  cui   al   decreto
ministeriale  del  10  marzo  1997  citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto,  restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni  caratteristiche,  prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto  ministeriale  10
marzo 1997.