Art. 2.
 Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui   al
precedente   art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli  articoli  9  e  10  del  citato   decreto
ministeriale  del  10 marzo 1997, entro le ore 13 del giorno 27 marzo
1997.
 Le offerte non pervenute entro  il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del  termine di presentazione delle
offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le  modalita'  di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 10 marzo 1997.