Art. 3.
 Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  art.  2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un  importo
massimo  del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del presente decreto; tale tranche  sara'  riservata  agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
terza  tranche  e  verra'  assegnata  con le modalita' indicate negli
articoli 14 e 15 del citato decreto del  10  marzo  1997,  in  quanto
applicabili.
 Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare
inoltrando  le  domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno
27 marzo 1997.
 Le offerte non pervenute entro  il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
 L'importo   spettante   di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  dei  CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato,  nelle  medesime  aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.