Art. 3.
 Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  art.  2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,  il
collocamento  della  sesta  tranche  dei titoli stessi per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art.  1
del  presente  decreto;  tale  tranche sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
quinta tranche e verra' assegnata con  le  modalita'  indicate  negli
articoli  12  e 13 del citato decreto del 24 febbraio 1997, in quanto
applicabili.
 Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare
inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17  del  giorno
28 marzo 1997.
 Le  offerte  non  pervenute  entro  il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
 L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno   "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art.
1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime  aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.