Art. 4.
 Le  operazioni  di  rinnovo  dei  buoni   del   Tesoro   poliennali,
nominativi,  di  cui  al  secondo  comma  del precedente art. 1, sono
affidate alla Banca d'Italia; dette  operazioni  di  rinnovo  possono
essere effettuate dal 1 al 3 aprile 1997.