Art. 5.
 In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi  dei
predetti  B.T.P.  8,50%,  di  scadenza  1 aprile 1997, possono essere
rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire  centomila
o multiplo di tale cifra.
 Al  fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali
titoli nominativi e' previsto l'allestimento di titoli  al  portatore
nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.